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E se il mio appartamento acquistato con l’agevolazione prima casa è stato dichiarato inagibile?

Per ottenere l’agevolazione prima casa e quindi un’imposta di registro pari al 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), devono ricorrere, tra le altre, le seguenti condizioni:

1) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

2) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

E se il mio appartamento comprato con l’agevolazione prima casa è diventato inagibile?

In relazione ad un immobile che era stato dichiarato inagibile dall’Autorità competente a seguito di un evento sismico, considerata impossibilità per il contribuente di continuare a utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 107/2017 aveva ammesso la possibilità dello stesso contribuente di beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla legge.

Recentemente il principio è stato confermato per altre ipotesi.

Si può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se l’immobile precedentemente acquistato fruendo dell’agevolazione “prima casa” è stato dichiarato inagibile da parte dell’Autorità competente in quanto “sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”.

Si noti che è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile “pre posseduto”, indisponibile per il proprietario (Agenzia delle Entrate, Principio di diritto n. 1/2022).

Il principio sopra espresso vale anche se l’immobile è stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 c.p.p.

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