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Alluvione di Sarno: sindaco responsabile anche civilmente per omessa informazione

Alluvione di Sarno: sindaco responsabile anche civilmente per aver omesso di informare i cittadini sulla reale situazione in corso al momento dell’accadimento dei fatti.

Giovedi 8 Dicembre 2022

Sussiste la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 35419 del primo dicembre 2022, con la quale ha accolto il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, evidenziando che la responsabilità diretta della P. A. scatta anche per il fatto, penalmente illecito, commesso dal sindaco non con un atto autoritativo ma con una omissione: nel caso di specie, il mancato ordine di evacuazione.

La vicenda si è originata dalla citazione a giudizio da parte di un ingegnere, nei confronti sia della Presidenza del Consiglio, sia del Comune che del Sindaco per la richiesta di risarcimento del danno per la morte del coniuge in conseguenza dell’alluvione di Sarno del 1998 per la quale era stata accertata la responsabilità penale del primo cittadino per omicidio colposo plurimo con la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva condannato i convenuti, in solido, al pagamento tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, negando l’azione di regresso nei confronti dell’amministrazione comunale e sostenendo che il sindaco fosse l’unico responsabile diretto dell’accaduto.

La Cassazione, riprendendo importanti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite civili – in particolare la sentenza n. 13246 del 2019 – ha ricordato che il comportamento della P. A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali di cui all’art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce ad un formale provvedimento amministrativo emesso nell’ esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una pura e semplice attività materiale disancorata da qualsivoglia atto o provvedimento amministrativo formale.

Per la prima ipotesi l’immedesimazione organica sussiste e, perciò, è ammessa la responsabilità diretta in virtù della sicura imputazione della condotta dell’ente. Per la seconda ipotesi, invece, di attività estranea a quella istituzionale laddove vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione della condotta del funzionario o dipendente dell’ente, opera il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza dei principi di cui all’art. 2049 c.c.

L’omessa adozione di un provvedimento amministrativo, costituisce illegittima condotta istituzionale e l’attribuzione del potere illegittimamente non esercitato, è criterio di responsabilità dell’autorità rimasta inerte. Pertanto: non esercitare il potere è un’azione amministrativa illegittima laddove quel potere doveva essere esercitato. Essendo manifestazione di attività istituzionale anche l’omesso esercizio di potestà pubblica, la responsabilità del Comune, nel caso di specie, ha carattere diretto, ai sensi dell’art. 2043 c. c., per cui non vi è ostacolo all’esercizio dell’azione di regresso da parte delle amministrazioni statali ( per effetto del secondo comma dell’art. 2055 c.c.).

La Corte ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “Sussiste la responsabilità diretta della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all’amministrazione, tale da far reputare sussistente l’immedesimazione organica con quest’ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l’esercizio del potere autoritativo”.

Il procedimento è stato rinviato alla Corte di appello di Salerno che dovrà quantificare anche la ripartizione del dovuto.

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