Danni da liquami in cantina, responsabilità del condominio e prova
In un condominio, tra i casi in cui la cosa comune provoca dei danni ai beni privati, c’è quello delle infiltrazioni d’acqua nelle cantine dell’edificio. Può infatti, accadere che una tubatura condominiale perda e che danneggi l’intonaco e la muratura di un box oppure che il liquido fuoriuscito dall’impianto fognario comune invada i locali, deteriorando le merci ivi depositate.
In entrambe le circostanze, il danneggiato di turno invoca la responsabilità dell’ente e chiede a questo di essere risarcito di tutti i pregiudizi patiti. In tale ottica, principalmente in sede giudiziale, la prova dei danni è, ovviamente, essenziale per ottenere pieno riconoscimento delle proprie ragioni.
È quanto è accaduto nella lite, appena sfociata, nella sentenza n. 570 del 29 novembre 2022, emessa dal Tribunale di Piacenza dove, sull’argomento, si sono scontrati due singoli proprietari e un condominio. In quest’occasione, l’ufficio emiliano non si è limitato ad accertare la responsabilità dell’evento, ma ha anche stabilito se e, in che misura, fossero riconoscibili tutte le istanze risarcitorie degli attori.
Prima di entrare nel merito giuridico, è opportuno, quindi, descrivere il caso concreto.
Danni da liquami in cantina, responsabilità del condominio e prova. Il caso concreto.
Nel luglio del 2017, in concomitanza di abbondanti precipitazioni atmosferiche, dall’impianto fognario condominiale fuoriusciva del liquido che si infiltrava in alcune cantine del fabbricato.
A seguito dell’evento, peraltro manifestatosi più volte nel corso delle settimane successive, il proprietario dei box interessati dal sinistro, oltre a subire danni alla struttura e alle merci ivi depositate, era costretto a stoccare gli altri materiali presenti in loco in un locale appartenente ad un terzo. Lo scopo era quello di evitare che anche questi oggetti si deteriorassero. Per tale iniziativa, il danneggiato affrontava, quindi, l’inevitabile costo per l’affitto.
Di tutte queste circostanze, il proprietario de quo chiedeva conto e ragione al condominio. Non intervenendo alcuna soluzione stragiudiziale alla vicenda, la lite era, quindi, inevitabile.
Dinanzi al competente Tribunale di Piacenza, il convenuto condominio si difendeva sostenendo di non avere alcuna responsabilità per un evento determinato dall’eccezionalità, dall’imprevedibilità e dall’inevitabilità delle precipitazioni atmosferiche e che l’impianto in discussione non presentava alcun difetto di manutenzione.
Erano, inoltre, contestati gli addebiti risarcitori pretesi dalla parte attrice, poiché privi di adeguato riscontro probatorio.
L’ufficio emiliano, usufruendo, altresì delle risultanze emerse dall’immancabile CTU, ha, invece, accolto la domanda risarcitoria e ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali, secondo il naturale principio della soccombenza.
Danni da liquami in cantina e responsabilità del condominio
La vicenda in esame rientra, senza alcun dubbio, nell’ambito della responsabilità oggettiva del custode della cosa per tutti i danni derivanti dalla medesima «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 cod. civ.)».
È per questa ragione, quindi, che il condominio è stato chiamato a pagare alla parte attrice la somma necessaria a ripristinare i locali deteriorati dalla fuoriuscita dei liquami. Infatti, il perito incaricato in sede di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ha confermato che il sinistro era stato provocato dall’impianto fognario comune del tutto inadeguato.
Il convenuto, quindi, non è riuscito a dimostrare il cosiddetto caso fortuito e cioè che l’evento si fosse verificato per circostanze del tutto imprevedibili ed inevitabili. In tal senso, l’invocata eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche non è stata una circostanza sufficiente ad escludere ogni nesso causale tra la cosa in custodia e il sinistro.
Danni da liquami in cantina e prova
Nel caso in questione, a causa del liquido proveniente dal tombino condominiale, il proprietario della cantina, oltre a patire danni alla struttura, ha subito il deterioramento di alcune merci ivi presenti ed è stato costretto a buttarle.
Egli, inoltre, per evitare che si danneggiassero anche le cose in buone condizioni, è stato obbligato a spostare e depositare questi beni in altro loco. Nello specifico ha dovute stoccare il tutto presso un’autorimessa appartenente a un terzo, previo pagamento di un affitto.
Per entrambe le circostanze, la parte attrice ha prodotto delle note spese/ricevute, rispettivamente dell’impresa che ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti e del titolare dei locali in cui le merci, ancora integre, erano state depositate.
Entrambi gli elementi documentali sono stati allegati agli atti, presi in considerazione dal CTU nella valutazione del danno complessivo e da questi ritenuti congrui. A tutto ciò, si è aggiunta la valutazione e la pedissequa quantificazione dei costi necessari a ripristinare la cantina deterioratasi per i liquami infiltratisi.
Ebbene, i suddetti elementi probatori sono stati sufficienti a supportare la domanda risarcitoria in tutti i suoi aspetti. Diversamente, infatti, la prova dei danni non sarebbe stata raggiunta e non sarebbe stato possibile accoglierla. Il rispetto dell’onere probatorio a carico del danneggiante è, infatti, essenziale. Solo nel modo descritto è possibile ottenere il risarcimento per i danni occorsi in un evento come quello in esame.
Sentenza
Scarica Trib. Piacenza 29 novembre 2022 n. 570