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Risponde di lesioni colpose il passeggero che apre lo sportello e colpisce un passante

Risponde di lesioni colpose il passeggero dell’auto in sosta che, senza prestare attenzione, colpisce con lo sportello un passante ferendolo al torace.

In tal senso si è espressa la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 42039/2022.

Mercoledi 14 Dicembre 2022

Il caso:  il Giudice di Pace condannava Mevia alla multa di Euro 500,00 in riferimento al reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: l’imputata, quale terza trasportata sul veicolo di Caio, in sosta sul marciapiede, aveva aperto lo sportello posteriore destro senza assicurarsi preventivamente della presenza di pedoni e cosi’ aveva colpito al torace lato sinistro Tizio, che percorreva a piedi il marciapiede, causandogli lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni.

Mevia ricorre in Cassazione, lamentando l’errata valutazione delle risultanze processuali:

– in particolare della testimonianza del teste Caio, che era alla guida dell’autovettura e le cui dichiarazioni non hanno per nulla corroborato, come erratamente sostenuto dal Giudice di pace, la versione della persona offesa; al contrario sarebbe risultato che Tizio, distratto dal cane mentre camminava, era andato a sbattere contro la portiera dell’autovettura, che era gia’ aperta, in quanto la imputata era scesa per fumare una sigaretta;

– mancava quindi qualsiasi riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva quanto segue:

a) il Giudice di Pace ha congruamente e logicamente motivato l’affermazione di responsabilita’ fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e dei testi escussi oltre che della documentazione sanitaria;

b) in tale motivazione ha affermato che la condotta della persona offesa e le dichiarazioni rese anche da Caio rendono palese la sussistenza del comportamento colposo generico e specifico dell’imputata che, nell’aprire la portiera dell’autovettura, non ha usato quindi la massima prudenza nell’ispezione della strada che le avrebbe consentito di vedere il pedone che stava sopraggiungendo.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 42039 2022

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