Danni da conduttura idrica, responsabilità del gestore e concorso del danneggiato
In un condominio può succedere che la conduttura, che collega la rete di distribuzione ai contatori dei singoli utenti, soffra di una perdita. Non è raro, infatti, che il tubo in questione, tecnicamente definito portatore, possa deteriorarsi con il decorso del tempo e che si possa verificare una fuoriuscita d’acqua.
Se ciò dovesse accadere, il liquido, insinuandosi nel terreno circostante ed erodendolo, potrebbe provocare una voragine con il contestuale crollo del suolo soprastante.
È proprio ciò che è accaduto in un complesso residenziale romano, dove è stato necessario ricorrere all’ufficio giudiziario competente per risolvere la faccenda e tutte le sue conseguenze. In particolare, tutto ciò è culminato nella recente sentenza n. 17660 del 29 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Roma.
Dinanzi al magistrato capitolino, si sono scontrati il condominio e il gestore del servizio idrico. Quest’ultimo è stato chiamato a rispondere dei danni verificatisi e delle opere necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi alterato dal crollo.
Non mi resta, perciò, che descrivere più dettagliatamente il caso concreto.
Danni da conduttura idrica, responsabilità del gestore e concorso del danneggiato. Il caso concreto.
In un condominio romano, nel marzo del 2016, dopo alcune settimane, durante le quali i residenti avevano denunciato una copiosa fuoriuscita d’acqua dal sottosuolo, un vialetto interno al fabbricato sprofondava.
Si accertava, quindi, che la conseguente voragine era stata provocata da una conduttura idrica proveniente dalla rete di distribuzione.
Era, quindi, chiesto al gestore del servizio di intervenire al ripristino della diramazione e dello stato dei luoghi allo status quo ante. Poiché ciò non avveniva, se non per gli interventi più necessari a riattivare la normale fornitura d’acqua, dopo tre anni dall’accaduto, la lite diventava inevitabile.
In tale sede, era, inoltre, chiesto il danno corrispondente alla mancata utilizzazione del viale comune per tutto il tempo successivo al sinistro.
Dinanzi al Tribunale di Roma, il contraddittorio era caratterizzato dalla solita quanto inevitabile CTU. In tale occasione, il perito incaricato accertava che la tubatura incriminata, per quanto di competenza del gestore, era, però, situata all’interno della proprietà privata del condominio.
Per l’adito ufficio giudiziario, però, questa circostanza non era sufficiente ad escludere la responsabilità del convenuto per difetto di custodia e di manutenzione
La condanna al ripristino dei luoghi e al rimborso delle spese necessarie ad eseguirlo è stata, quindi, conseguenziale. I danni ulteriori, invece, cioè quelli relativi all’impossibilità di utilizzare il vialetto sprofondato, sono stati ridotti in ragione del concorso colposo del condominio.
Danni da conduttura idrica e responsabilità del gestore
La rete di distribuzione dell’acqua, situata al di sotto della pubblica via, si dirama verso le proprietà private attraverso una conduttura, denominata portatore, che ha il compito di collegare la fornitura alle singole utenze.
Si tratta, perciò, di un bene di pertinenza e responsabilità del gestore del servizio idrico, a cui sono affidati i compiti di custodia e manutenzione.
In ragione di ciò, nel caso di danni provocati da questa conduttura, ad esempio nell’ipotesi di una rottura e della conseguente fuoriuscita dell’acqua, la responsabilità sarà del predetto custode.
La descritta conclusione non muta nemmeno nel caso in cui il tubo portatore si trovi all’interno di una proprietà privata, come quella di un condominio. Per ovvia normativa, ma anche per contratto, si tratta, infatti, di una diramazione sulla quale può intervenire solo il gestore. Quest’ultimo, perciò, è sempre l’unico custode e responsabile del bene.
A confermare l’assunto, ci ha pensato il Tribunale di Roma con la sentenza in commento, dove si afferma, che «alcune chiare pronunce della Suprema Corte, proprio con riguardo a situazioni in cui un soggetto non-proprietario risultava titolare di poteri/doveri di controllo e manutenzione, basati su disposizioni normative e/o contrattuali, hanno avuto occasione di affermare che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato”, osservando anche che “la ratio del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede proprio nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto (anche se non proprietario) e la cosa in custodia (Cass. n. 8888/2020; analogamente Cass. n. 2623/2021)».
Danni da conduttura idrica e concorso del danneggiato
Se la perdita d’acqua, proveniente da una conduttura di competenza del gestore, determina lo sprofondamento del manto stradale al punto da rendere impossibile l’utilizzo della strada e del viale interessato, il proprietario del bene ha diritto non solo al ripristino, ma anche al danno corrispondente al mancato uso del medesimo.
Per il Tribunale di Roma, però, il danneggiato non deve limitarsi ad aspettare che intervenga il responsabile. Dinanzi, infatti, all’inerzia di quest’ultimo ha il potere/dovere di reagire.
Deve, cioè, cristallizzare l’evento e le sue conseguenze con un Atp (accertamento tecnico preventivo), provvedere a proprie spese al ripristino e poi chiedere il rimborso al danneggiante.
In caso contrario, infatti, il danno da mancata utilizzazione del viale o della strada dovrà essere ridotto di conseguenza, in ragione dell’inattività colposa del condominio, ex art. 1227 c.c.
Sentenza
Scarica Trib. Roma 29 novembre 2022 n. 17660