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Regolamento vieta nuove costruzioni in condominio: è tale la pergotenda

In ambito condominiale, la realizzazione di una pergotenda sul balcone o sulla terrazza di un singolo condomino non sempre è accettata dagli altri residenti. Molti, ad esempio, temono che questa opera si trasformi in un locale chiuso oppure che il manufatto possa pregiudicare l’estetica del fabbricato.

Per queste o per altre ragioni, in assemblea si scontrano gli interessi contrapposti. Da un lato c’è quello del condomino interessato a migliorare la fruibilità del proprio terrazzo o del proprio balcone. Dall’altro, ci sono gli altri proprietari che negano ogni autorizzazione.

È esemplificativa della descritta problematica la vicenda oggetto del recente pronunciamento del Tribunale di Torino. Nello specifico, si sta parlando della sentenza n. 4734 del 05 dicembre 2022. In questo procedimento, infatti, si sono scontrati il titolare di una terrazza e il suo fabbricato, in merito ad un paio di assemblee, a seguito delle quali era stata respinta la richiesta di installare una pergotenda con l’assenso dell’edificio.

Approfondiamo meglio, però, il caso concreto.

Regolamento vieta nuove costruzioni in condominio: è tale la pergotenda? Il caso concreto.

In un fabbricato torinese, con due assemblee tenutesi nel maggio del 2021, il consesso aveva negato a un condomino il permesso di erigere una pergotenda sul proprio terrazzo.

A giustificazione di tale diniego, la maggioranza invocava il regolamento condominiale secondo il quale non erano consentite nuove costruzioni sui balconi o simili, anche e non solo, in ragione dell’estetica del fabbricato.

Lo stesso regolamento, infatti, autorizzava soltanto l’installazione delle cosiddette tende parasole.

Incassate le delibere, il condomino dissenziente adiva il competente Tribunale di Torino per ottenere l’annullamento e il conseguente venir meno del descritto divieto. In tale sede, l’attore evidenziava che la pergotenda non poteva, in alcun modo, essere qualificata come una costruzione e, in quanto tale, non poteva essere annoverata nell’ambito delle opere che il regolamento vietava.

L’istanza, inoltre, asseriva che il manufatto in contestazione non avrebbe alterato il decoro architettonico del fabbricato, anche in ragione del fatto che, negli anni addietro, era già stata autorizzata un’identica installazione a favore di un altro proprietario.

Il condominio convenuto, invece, insisteva sulle proprie posizioni, ribadendo il contrasto dell’opera richiesta con il vigente regolamento condominiale.

Il Tribunale di Torino, all’esito dell’istruttoria, esaminati gli atti, ha accolto la domanda ed ha annullato le decisioni dell’assemblea nella parte in cui aveva negato l’autorizzazione all’attore per l’installazione della pergotenda.

Pergotenda: di cosa si tratta?

Con la pergotenda è possibile proteggersi, essenzialmente, dal sole poiché la copertura in tessuto crea ombra e riparo nelle ore più calde. Essa deve, necessariamente appoggiarsi ad una struttura.

Quest’ultima, di carattere accessorio, rappresentata dal telaio superiore e dai supporti laterali, non può definirsi l’elemento principale.

Questo, infatti, si identifica con la tenda «la struttura di supporto non costituisce un’opera autonoma e principale rispetto alla tenda, perché è inidonea di per sé ad offrire un’autonoma utilità al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali, che è invece l’opera principale (Consiglio di Stato n. 3488 del 4 maggio 22)».

Se la pergotenda presenta le suddette caratteristiche, essa non necessita di alcun titolo abilitativo. La sua installazione, infatti, rientra in quelle attività che sono definite di edilizia libera «la c.d. pergotenda, affinché possa ritenersi non necessitante di titolo abilitativo, deve essere un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla mera tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, dovendo la struttura qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (TAR Napoli – sentenza n. 429 del 25 gennaio 2022)».

La situazione, invece, muta nel momento in cui la struttura consente la chiusura laterale del manufatto, mediante avvolgibili elettrici. Con ciò, infatti, si crea un locale chiuso, un po’ come avviene per alcuni locali commerciali «non è assimilabile a una pergotenda una struttura istallata all’esterno di un locale commerciale, con chiusure laterali plastificate elettricamente avvolgibili, finalizzate a utilizzare l’area anche come locale chiuso, con fini di lucro (Consiglio di Stato n. 32 del 4 gennaio 2022)».

Pergotenda: è una costruzione?

Il Tribunale di Torino, nel valutare il regolamento del condominio in esame, secondo il quale erano vietate nuove costruzioni sui balconi e simili del fabbricato, ha colto l’occasione per qualificare la pergotenda.

Richiamando, infatti, le già citate affermazioni giurisprudenziali ed includendo, perciò, il manufatto de quo nell’ambito delle attività di libera edilizia, l’ufficio piemontese ha escluso che la pergotenda possa essere una costruzione perché:

– l’ancoraggio al balcone o ad altra struttura muraria è qualcosa di inevitabile, altrimenti la tenda sarebbe del tutto fluttuante e instabile;

– la struttura ha senso ed esiste solo quale supporto della tenda. Essa, inoltre, non crea alcun volume o spazio chiuso, essendo aperta frontalmente e lateralmente;

– l’impatto visivo della pergotenda è simile, per non dire, identico a quello di una tenda estensibile.

Per queste ragioni, è stata affermata la piena compatibilità dell’opera in contestazione con il regolamento condominiale in questione.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 5 dicembre 2022 n. 4734

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