English EN French FR Italian IT Spanish ES

Eliminazione barriere e bonus 75%: inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per la nuova tipologia d’intervento

Sono state modificate con provvedimento del 20 dicembre le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46900 del 14 febbraio 2022, riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Per comprendere la modifica bisogna ricordare che la legge di bilancio 2022 ha inserito, nel decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”), l’articolo 119-ter, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

È stato inserito un apposito codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per questa nuova tipologia d’intervento direttamente finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge del 30/12/2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

Alla luce di quanto sopra, a partire dalle informazioni relative al 2022, le comunicazioni previste dal provvedimento del 27 gennaio 2017, dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 (in allegato) al provvedimento del 20 dicembre (in allegato), nel quale è anche specificato che eventuali correzioni alle stesse specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia e ne sarà data relativa comunicazione.

Scarica Provvedimento Agenzia Entrate modifica specifiche tecniche 20 dicembre 2022

Condividi