Applicabilità dell’art. 73 d.lgs 159/2011 ai soggetti sottoposti alla misura dell’avviso orale semplice
La natura dell’avviso orale semplice per la configurazione del reato di cui all’art. 73 del codice antimafia. Cassazione Penale Sezione I Sentenza n. 47713/2022
Mercoledi 28 Dicembre 2022 |
Accogliendo il motivo di ricorso spiegato dallo scrivente, la I sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 47713 del 2022 è tornata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 73 del d.lgs del 2011 (cod. antimafia) ai soggetti sottoposti alla misura dell’avviso orale semplice.
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto per essersi posto alla guida di un autoveicolo benché privo della patente di guida che gli era stata revocata in quanto sottoposto alla misura dell’avviso orale emesso dalla Questura di Isernia.
Diversi erano stati i rilievi posti per scardinare le decisioni assunte in primo ed in secondo grado. Su tutti che già il Consiglio di Stato (Sez. 3 n. 722 del 14.02.2014) aveva dichiarato che l’avviso orale “mero” non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale. Tesi, questa, sposata anche dalla Cassazione Civile (Sez. 1 n. 7973/17). Su tali presupposti, quindi, La Suprema Corte era a compiere un excursus giungendo alla conclusione secondo la quale l’art. 73 del d.Lgs 159/2011 riprendeva l’art. 6 della legge 31.05.1965 n. 575 che già prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata sospesa o revocata in base all’allora vigente Codice della Strada “qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione”.
All’epoca, però, l’avviso orale non costituiva misura di prevenzione personale pertanto l’art. 6 citato non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto. La Corte di Cassazione, quindi, non riteneva sussistente il reato contestato in quanto l’avviso orale del Questore, senza alcuna prescrizione, non può essere considerato una misura di prevenzione personale con riferimento all’art. 73 del d.lgs. 159 del 2011. Ma queste conclusioni permettevano ai giudici di legittimità di trarre ulteriori considerazioni anche rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2022 alla quale la stessa Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità Costituzionale.
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, “presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che – come rilevato – trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all’art. 120 cod. strada.” Tale norma, infatti, risulta essere finalizzata a tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata, ed è ricollegata alla necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite o di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti dei soggetti pericolosi.
Su tali premesse, quindi, la Suprema Corte concludeva ritenendo che il reato di cui all’art. 73 del d.Lgs 159 del 2011 sussiste esclusivamente se la revoca della patente di guida o il rigetto della richiesta di rilascio della stessa costituiscono una diretta conseguenza della misura di prevenzione applicata. Misura di prevenzione tra le quali non è compreso l’avviso orale del Questore se mancante di prescrizioni. In ultimo che la condotta di guida, per essere sanzionata in forza dell’art. 73 del d.lgs 159/2011 deve essere posta in essere in vigenza della misura di prevenzione proprio perché il divieto di condurre autoveicoli è finalizzato ad ostacolare la pericolosità sociale del soggetto.