Nel consuntivo possono essere riportate precedenti morosità?
Un’interessante sentenza del Tribunale di Sulmona (n. 284 del 19 dicembre 2022) ha affermato che i debiti condominiali possono essere riportati nel bilancio consuntivo degli anni successivi. Può infatti accadere che alcuni condòmini siano morosi e che tale situazione si trascini per anni; in tal caso, le morosità degli esercizi precedenti rimaste insolute devono essere riportate nel bilancio relativo ai successivi anni di gestione.
Ciò in quanto il rendiconto condominiale, in forza del principio di continuità, deve partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente. Analizziamo la vicenda affrontata dal giudice abruzzese.
La vicenda
Con atto di citazione veniva impugnata la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e riparto (periodo 01.07.2018 – 30.06.2019) e del bilancio preventivo e riparto (01.07.2019 – 30.06.2020).
A sostegno della predetta impugnazione l’attore deduceva che nel primo punto dell’ordine del giorno diretto ad approvare il consuntivo dell’esercizio 2018-2019 vi era stato l’illegittimo inserimento di presunti oneri arretrati a proprio carico, nonostante detti importi fossero già stati impugnati in due distinti giudizi, terminati entrambi con l’accoglimento delle doglianze prospettate.
Ciononostante, i predetti oneri erano stati comunque inseriti sotto la voce “saldi precedenti” della gestione ordinaria dell’esercizio passato, senza altra indicazione; per cui, non era stato messo in grado di verificare e di contestare la pretesa creditoria.
La costituzione in giudizio del condominio
Si costituiva in giudizio il condominio convenuto, eccependo la carenza di interesse ad agire dell’attore: la deliberazione oggetto di impugnativa, infatti, era stata superata da una successiva delibera non impugnata.
Si chiedeva pertanto la cessazione della materia del contendere asserendo che l’organo deliberativo, seppur non avesse riportato all’approvazione i bilanci di cui alla delibera impugnata, aveva comunque approvato, senza opposizione degli attori, quelli dell’esercizio successivo (rendiconto consuntivo 2019-20 e bilancio preventivo 2020-21, con i relativi riparti di spesa) con i medesimi criteri di ripartizione.
La decisione del Tribunale di Sulmona
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 284 del 19 dicembre 2022 in commento, ha rigettato la domanda degli attori.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c. costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 15/02/2021, n. 3847; Cass. civ. sez. II, 25/02/2014, n. 4489; Tribunale Cosenza sez. II, 03/08/2022, n. 1488).
È pacifico in giurisprudenza che “Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio.
Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente, a meno che l’esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all’amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.
Non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della delibera condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (cfr. Cass. civ. sez. VI, 24/09/2020, n. 20006; Cass. civ. sez. II, 21.08.1996, n. 7706).
Secondo il tribunale abruzzese ne consegue, che una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condòmini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno di questi dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, come peraltro è avvenuto nel caso in esame.
Deve dunque ritenersi corretto, legittimo e conforme al richiamato indirizzo, l’inserimento nel consuntivo approvato con la delibera impugnata delle pregresse morosità, non sanate, dell’attore.
La pregressa morosità, non sanata, risulta altresì inserita nel rendiconto consuntivo approvato dal condominio con delibera non oggetto di impugnativa.
Sentenza
Scarica Trib. Sulmona 19 dicembre 2022 n. 284