English EN French FR Italian IT Spanish ES

La ex moglie insegnante con incarichi solo annuali ha diritto all’assegno divorzile

Con l’ordinanza n. 665 del 12/01/2023 la Corte di Cassazione riconosce il diritto a percepire l’assegno divorzile all’ex moglie a cui vengono assegnati solo incarichi annuali di insegnamento.

Lunedi 16 Gennaio 2023

Il caso: Il Tribunale nell’ambito di un giudizio per la cessazione degli effetti civili del divorzio disponeva in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di € 550,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat; la Corte d’appello, adita dall’ex marito, Tizio, rigettava l’appello.

Tizio ricorre in cassazione, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente la Corte di merito:

– ritenuto che l’ex moglie non avesse un’occupazione stabile e continuativa, mentre aveva avuto una continuità dell’impiego nell’insegnamento per ben sette anni consecutivi, conseguendo così una stabilità sostanziale di occupazione e di piena autonomia economica;

– valorizzato la funzione compensativa dell’assegno divorzile a favore dell’ex moglie, per essersi la stessa dedicata alla cura e alla crescita dei figli, dato che, per compensare quel ruolo, in sede di separazione la stessa aveva ottenuto l’intestazione della casa familiare, ossia un’attribuzione di notevole valore; inoltre l’ex moglie aveva sempre lavorato e già nel 2015 (dopo la separazione) aveva ripreso a lavorare come insegnante.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha modo di chiarire alcuni aspetti della vicenda in esame:

a) la Corte d’appello, nel ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, ha valutato ogni profilo di rilevanza, evidenziando che:

– era dimostrato, sotto il profilo perequativo-compensativo, che la stessa si era dedicata alla cura e alla crescita dei due figli per tutta la durata (venti anni) del rapporto matrimoniale e che non aveva un’occupazione stabile come insegnante, perché assunta con incarichi annuali;

– la condizione economico-patrimoniale dell’ex marito, in definitiva, era migliorata per effetto di fattori sopravvenuti alla separazione, in conseguenza dell’eredità che egli aveva ricevuto dalla madre;

b) a fronte di tale chiaro percorso argomentativo, le censure del ricorrente sono impropriamente dirette a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operata dai giudici del merito, proponendo il ricorrente una propria diversa interpretazione dei fatti:

c) nel contesto probatorio, la decisività delle risultanze degli ultimi cedolini stipendiali neppure è stata specificamente e compiutamente allegata dal ricorrente, sebbene sia stata esclusa dalla Corte territoriale, che ha ritenuto quelle risultanze irrilevanti anche alla stregua della valutazione complessiva delle condizioni patrimoniali dell’ex marito, apprezzate in senso migliorativo rispetto al periodo pregresso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 665 2023

Condividi