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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: quando si integra il reato

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali si integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p..

Giovedi 19 Gennaio 2023

Il caso: La Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal difensore della parte civile e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, riformava la decisione assolutoria di primo grado – pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal Tribunale per non avere commesso il fatto – e dichiarava Tizio responsabile del reato di cui agli artt. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e 3 della legge n. 54 del 2006 (ora art. 570-bis cod. pen.), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, oltre provvisionale.

Il difensore di Tizio ricorre in Cassazione, deducendo:

a) come primo motivo, l’assoluta incapacità patrimoniale e lo stato di indigenza: l’imputato, infatti, risulta essere privo di occupazione, fatta eccezione per alcuni lavori saltuari, ha sempre cercato lavoro invano, ha vissuto in casa di amici o nel dormitorio e si reca alla mensa dei poveri, ricevendo piccole elargizioni di denaro dal parroco, che sono state usate per le esigenze della figlia;

b) vizi della motivazione in relazione alla concessione della provvisionale, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare i versamenti, sia pure minimi, effettuati dall’imputato in favore della parte civile, erroneamente quantificando, peraltro, la somma liquidata a titolo di danno morale.

Per la Cassazione i due motivi sono inammissibili e, relativamente al reato in oggetto, chiarisce quanto segue:

1) in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza;

2) pertanto il reato di cui all’art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore;

3) peraltro l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato;

4) nel caso in esame, dall’istruttoria è emerso che:

– l’imputato, pur avendo svolto lavori saltuari come giardiniere e decoratore, nulla di quanto ricevuto a titolo di compenso aveva riversato in favore della minore, per soddisfarne le obiettive necessità di vita;

– egli, dopo aver smesso di lavorare quale dipendente nell’aprile del 2015, aveva iniziato ad attivarsi per reperire una collocazione lavorativa solo nei giorni immediatamente precedenti l’udienza

– la perdita di una fonte di reddito sicura nell’aprile 2015 era dipesa da una sua scelta autonoma, indi

non incolpevole, in adesione a quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per elevare l’incapacità economica dell’obbligato a causa di giustificazione per il mancato adempimento degli obblighi sanzionati dall’art. 570 bis c.p.

– la Corte quindi ha concluso logicamente che l’imputato, pur in giovane età e in possesso di specifica capacità lavorativa, nulla aveva fatto, nel corso di un triennio, per munirsi di un’occupazione che gli consentisse di adempiere alle obbligazioni giudizialmente impostegli verso la figlia minore.

5) il secondo motivo è parimenti inammissibile per il fatto che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 1610 2023

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