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Niente mantenimento per il figlio ventinovenne non disabile: si presume l’autosufficienza

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2056 del 24/01/2023 torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali è revocabile l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non portatore di handicap.

Giovedi 26 Gennaio 2023

Il caso: In un giudizio di divorzio tra Tizio e Mevia, il Tribunale fissava in euro 800,00 complessive l’assegno in favore della moglie e delle due figlie maggiorenni; la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione proposta da Tizio e confermava la somma dovuta ripartita in euro 300,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 500,00 per le due figlie metà per ciascuna.

Tizio ricorre in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.2697,2729 cc 115 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice territoriale, senza tenere conto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di onere della prova per il mantenimento dei figli, aveva fissato in euro 250,00 la somma mensile da versare a ciascuna delle figlie sebbene queste fossero emigrate in Germania ed economicamente indipendenti nonché euro 300,00 a favore dell’ex coniuge che non aveva dimostrato di aver cercato lavoro.

Per la Cassazione il ricorso è fondato in relazione alla posizione delle due figlie gemelle di anni ventinove; in particolare osserva che:

a) è corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore, tuttavia data l’età delle stesse può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento, non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare;

b) peraltro, la Corte distrettuale non ha valutato se le figlie si siano attivate nella ricerca di un’occupazione e tantomeno a quali opportunità di lavoro avrebbero aspirato in base agli studi compiuti: sul punto deve essere richiamato e ribadito il principio per cui “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2056 2023

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