Atto depositato in cancelleria in formato cartaceo in luogo dell’invio telematico: conseguenze
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n.1108/2023 esamina il caso in cui una parte depositi in cancelleria un atto cartaceo il luogo dell’invio telematico obbligatorio, chiarendone le relative conseguenze.
Martedi 31 Gennaio 2023 |
Il caso: il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile il ricorso depositato dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., sesto comma, sul rilievo che il dissenso alla c.t.u. svolta nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo fosse stato manifestato con atto cartaceo depositato in cancelleria invece che inviato telematicamente come prescritto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con conseguente conferma dell’omologa.
L’INPS ricorre in Cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
– la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nonché degli artt. 156, 161 e 162 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non aveva considerato che, mancando comunque un’espressa sanzione di nullità o di inammissibilità per l’ipotesi della forma non digitale del deposito, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere raggiunto lo scopo con il ricevimento dell’atto cartaceo da parte della cancelleria e l’inserimento dello stesso nel fascicolo processuale;
– la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nonché degli artt. 156, 161 e 162 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., posto che il Tribunale non aveva dato atto dell’erronea accettazione del deposito da parte della cancelleria.
Per la Cassazione, la prima censura è fondata e il ricorso deve essere accolto: sul punto ribadisce che:
a) va ricordato che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, stabilisce al comma 1, per quanto qui interessa, che: “… nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa…”;
b) in plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, questa Corte ha fatto applicazione del principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
c) si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l’atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo;
d) la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi dal momento che ha negato che l’atto irregolare abbia raggiunto il proprio scopo; ciò in ragione dell’erronea individuazione dello scopo dell’atto che è stato ravvisato nella piena realizzazione del processo telematico, anziché in quello di impedire il consolidarsi dell’accertamento effettuato dal consulente