Assegno di mantenimento dei figli minori e ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato: presupposti
Con ordinanza n. 1076 del 16 gennaio 2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai presupposti la cui permanenza deve essere verificata dal giudice prima di rigettare un’istanza di cancellazione dell’ipoteca sui beni immobili del genitore obbligato a versare il mantenimento dei figli minori.
Martedi 7 Febbraio 2023 |
Il caso: La Corte d’appello accoglieva l’appello proposto da Mevia nei confronti di Cornelio avverso la decisione del Tribunale, disponendo che fosse iscritta (o mantenuta l’iscrizione gia’ eseguita) dall’appellante ipoteca su tutti i beni immobili dell’appellato nella misura di Euro 139.200,00 a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori.
La Corte distrettuale riteneva che per l’iscrizione ipotecaria ad opera del creditore non era richiesto l’esistenza e la permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore tenuto conto delle finalita’ dell’istituto che e’ quella di assicurare l’adempimento di un credito gia’ accertato cosi’ da rendere effettiva la tutela del creditore per tutto il tempo durante il quale il suo credito venga man mano a maturazione, sia pure con periodicita’.
Cornelio ricorre in Cassazione, lamentando la la violazione e falsa applicazione degli articolo 156 comma 5 c.c., dell’articolo 2818 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, nr 3, c.p.c. per avere la Corte di appello interpretato non correttamente la normativa in tema di iscrizione ipotecaria a seguito di sentenza di separazione, ritenendo che detta iscrizione non fosse subordinata al presupposto costituito dall’esistenza e dalla permanenza nel tempo di un pericolo del debitore o di un inadempimento gia’ accertato.
La Suprema Corte, nel ritenere fondato il motivo, osserva che;
a) questa Corte aveva gia’ affermato il principio di diritto secondo cui,” In tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l’assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’articolo 2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza – originaria o sopravvenuta – di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l’estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell’obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell’articolo 2884 c.c ;
b) garanzie reale, garanzie personali e versamenti diretti da parte del datore di lavoro possono essere disposti, a seconda dei casi, solo se ricorre l’inadempimento o il pericolo di inadempimento sicche’ appare sproporzionato ed ingiustificato consentire una garanzia ipotecaria su uno o piu’ beni del debitore in assenza delle dette condizioni: se si riconoscesse al creditore la possibilita’ di iscrivere ipoteca in assenza dei presupposti sopra richiamati, si finirebbe per regolare questa in maniera diversa dalle altre forme di garanzie reali, personali e dalle ulteriori forme di tutela previste per il credito del coniuge e dell’ex coniuge
Da quanto premesso discende il seguente principio di diritto: “In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale e’ proposta una istanza di cancellazione dell’ipoteca, disposta ai sensi dell’articolo 156, 5 comma, c.c., e’ tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell’obbligato e a disporre, in mancanza, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell’art 2884 c.c.”.