Superbonus, bonus facciate (e bonus minori): i morosi non maturano il credito e devono pagare interamente i lavori!
Solo chi non conosce le verifiche prodromiche all’emissione del “visto” da parte dei professionisti abilitati (commercialisti, società di revisione, CAF, etc.) può pensare che tale adempimento consista nella “certificazione” del credito e quindi nella possibilità che possa liberamente circolare senza rischi fra cedenti e cessionari nei vari passaggi della sua monetizzazione.
Il “visto di conformità” tributario è infatti un adempimento introdotto dal “decreto antifrodi” nel novembre 2021 volto ad arginare le truffe ai danni dello Stato perpetrate da molti tramite la riqualificazione edilizia con ricorso ai bonus fiscali.
Valore normale ai sensi dell’art.9 del TUIR della prestazione erogata dall’appaltatore per attività di mero contraente generale, valore normale ai sensi dell’art.9 del TUIR di attualizzazione del credito d’imposta utilizzato per il pagamento del corrispettivo dell’appalto e molti altri valori economici emersi dall’attività di ricerca posta in atto dal “Centro Studi ICAF” in merito agli ormai famosi 80 punti critici dei bonus fiscali, non possono essere pagati attraverso i crediti d’imposta e devono rimanere a carico del contribuente (nel caso degli appalti condominiali devono alimentare il fondo straordinario ex art.1135 n.4 c.c. e rimanere a carico del condominio), né sono oggetto di verifica ai fini dell’emissione del visto di conformità.
Sono in circolazione, quindi, crediti d’imposta inesistenti regolarmente accompagnati da “visto di conformità”, e chiunque abbia competenze tributarie specifiche, approfondendo il tema, non potrà che prendere atto di questa disarmante realtà che ha, come noto, immobilizzato la circolazione e la monetizzazione dei crediti d’imposta generando la situazione di stallo già prevista dal “Centro Studi ICAF” nel 2021 che è oggi la cruda realtà nella quale si trovano committenti e appaltatori.
Fra i crediti d’imposta inesistenti che sfuggono alle verifiche del visto di conformità vi sono le quote che maturano in capo alle proprietà “morose”.
Credo che il 90% dei lettori amministratori o dei lettori condòmini, dopo aver letto fino in fondo questo articolo, si ritrovino in questa grave irregolarità che espone, nel corso dell’accertamento tributario, alla ripresa fiscale dell’intera sorte capitale del credito inesistente utilizzato e all’irrogazione delle sanzioni previste per la cessione (in capo al singolo condòmino cedente) e per l’utilizzo (in capo all’appaltatore o ad altro cessionario della filiera) del credito.
Nel corso di questo articolo analizzeremo il concetto di “moroso” secondo la risposta all’interpello n.909-1342/2022 della DRE Emilia Romagna, redatto dallo scrivente in concerto con il “Centro Studi ICAF”, nell’interesse di un condominio di Reggio Emilia, e conseguentemente i concetti di fondo straordinario ex art.1135 n.4 c.c. e le responsabilità personali dell’amministratore.
Dalla risposta dell’Amministrazione Finanziaria formulata su un “Superbonus 110%” (quindi su un bonus teoricamente a zero costi), emerge al quesito n.1 che le morosità pregresse sulla gestione ordinaria o su altre gestioni straordinarie non ostacolano l’accesso al bonus, mentre il quesito n.2 chiarisce che l’amministratore ha la responsabilità di stimare (e non sottostimare), accantonare e raccogliere il fondo straordinario “provvisorio” che per il superbonus 110% riguarda, fra gli altri, gli oneri per la mera attività di contraente generale, il compenso dell’amministratore, gli oneri di attualizzazione del credito, le lavorazioni a bonus minori ed eventuali ulteriori componenti di costo non agevolabili, per poi monitorare l’effettivo pagamento da parte dei singoli condòmini di queste quote e dal riscontro effettivo di tale adempimento emergono gli eventuali morosi in capo ai quali non matura il credito d’imposta.
A questo punto l’amministratore deve integrare il fondo speciale, che da provvisorio diviene definitivo, in misura delle quote di appalto riferibili ai condòmini morosi in quanto in capo ad essi non maturano i crediti d’imposta.
L’amministratore infatti, nel rispetto dell’art.1135 n.4 c.c., al fine di garantire gli adempimenti (pagamenti) verso l’appaltatore, dovrà raccogliere le necessarie provviste in modo effettivo ponendole temporaneamente a carico dei condòmini in regola con i pagamenti.
In capo a chi è moroso rispetto al pagamento delle quote del fondo straordinario ex art.1135 n.4 del Codice Civile, quindi, non matura il credito, e se viene ciononostante ceduto o utilizzato per lo sconto in fattura, trattasi di illecito utilizzo di credito inesistente.
Quali sono quindi i comportamenti più diffusi contrari alla norma tributaria registrati nei casi pratici secondo l’esperienza dell’ultimo biennio fra superbonus, sismabonus, ecobonus, bonus facciate e bonus minori?
Innanzitutto pensare che il “110” fosse gratis e non accantonare il fondo almeno per le voci sopra indicate, che per accedere al bonus facciate “90” bastasse pagare il 10% ignorando dette voci indetraibili, oppure, per i più consapevoli, sottostimare il fondo tendendo ad accantonare quote minori rispetto a quelle relative al valore normale delle specifiche prestazioni.
A chi spetta verificare le morosità, determinare il calcolo del fondo straordinario, emettere le rate e raccogliere le provviste e, infine, comunicare formalmente all’Amministrazione Finanziaria l’esatto ammontare del credito spettante?
Da una lettura in combinato della norma civilistica e della norma fiscale tutte queste incombenze ricadono in capo all’amministratore personalmente il quale è responsabile del corretto adempimento.
Attenzione però, rispetto all’Agenzia delle Entrate rispondono i cedenti e i cessionari direttamente e solidalmente tra loro, rispetto alle obbligazioni verso l’appaltatore risponde il condominio e in via solidale ogni singolo condòmino.
Se la responsabilità ricade in capo all’amministratore, molti si chiederanno se la sua polizza possa coprire eventuali conseguenze legate alla cessione dei crediti inesistenti sui condòmini morosi (per come sopra definiti) o peggio ancora per totale omesso accantonamento del fondo straordinario (come spesso avvenuto sull’onda del “tutto gratis”).
Basti pensare che l’art.1129 del Codice Civile prevede che l’amministratore perfezioni un contratto assicurativo pari al valore dei lavori e che le sanzioni nel caso del Superbonus vanno dal 200% al 270% in base al tributo di riferimento, e mai potrà applicarsi un risarcimento sulla quota lavori (in ogni caso deliberata e dovuta all’appaltatore) ma eventualmente solo sulla quota sanzioni.
I condòmini quindi, nella “migliore” delle ipotesi, sarebbero esposti ad un rischio pari al 200% dei crediti inesistenti ceduti e in caso di mancanza di polizza al 300% (considerando sia quota sanzioni che quota lavori).
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Ivan Giordano
Giurista d’impresa con laurea presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Tributarista esperto in fiscalità immobiliare, condominiale e societaria.
Esperto contabile iscritto presso la CCIAA – Milano.
Direttore scientifico di ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione.
Giornalista iscritto presso l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, editore e direttore di ICAF TV.
Responsabile Scientifico del Registro Italiano Revisori Condominiali e Immobiliari
Autore di numerose pubblicazioni sui temi della contabilità condominiale e della revisione condominiale.
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