L’ onere della prova in capo al cessionario circa l’effettiva cessione del singolo credito
In tema di cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, ed è onere dell’attore allegarne e provarne i fatti costitutivi del diritto che intende valere.
Il cessionario che agisca in esazione in danno del debitore ceduto affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione.
Il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o estratto notarile che attesti l’inserzione del nominativo dell’odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti è rilevante ai fini della mancata prova della titolarità del cessionario ex art. 58 TUB dei crediti in blocco.
Il Tribunale di Torino, di converso, ha ribadito, pertanto, che il cessionario di un credito, in virtù di un’operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto (specie se tale elenco sia nominativo dei debitori ceduti).
La sentenza in commento segnala pure, in coerenza con altre coeve pronunzie, che l’estratto autentico notarile non comprova la titolarità del credito in quanto è un mero documento di provenienza e formazione unilaterale da parte del cessionario.