Sinistro causato dalla circolazione di un veicolo su viale condominiale: l’azione risarcitoria
Può accadere che su un’area condominiale si verifichi un incidente tra veicoli e che conseguentemente il danneggiato agisca per il risarcimento dei danni.
A mente dell’art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
L’art. 144 D.lgs. n. 209 del 2005 “Codice delle assicurazioni private” consente al danneggiato da un sinistro stradale di avanzare la pretesa risarcitoria mediante un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
Il problema che si è posto in giurisprudenza è se il suddetto art. 144 D.lgs 209 del 2005 possa applicarsi anche in caso di sinistro verificatosi in area privata condominiale e non su una pubblica via.
La Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’azione risarcitoria avanzata in relazione ad un sinistro verificatosi su un viale condominiale, facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia, si è pronunciata con sentenza n. 301 del 25 gennaio 2023, fornendo una risposta all’interessante quesito che ci occupa.
Sinistro tra veicolo e bicicletta su viale condominiale: l’azione risarcitoria. La vicenda
Tizio e Caia, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la proprietaria e conducente del veicolo che, all’interno del viale condominiale, aveva investito il minore a bordo di una bicicletta, nonché la compagnia assicurativa del responsabile civile.
In particolare, gli attori adducevano che il sinistro andava ricondotto alla esclusiva responsabilità della conducente dell’automobile, che entrando nel viale all’interno del parco condominiale, nel porre una imperita manovra di guida, invadeva l’opposta corsia di marcia investendo così il minore e facendolo cadere dalla bicicletta.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda risarcitoria avanzata, per i danni correlati alle lesioni subite dal minore, nei confronti della compagnia assicurativa, mentre quanto alla domanda proposta nei confronti della conducente dell’automobile, rilevava la concorrente responsabilità di tale convenuta, nella misura del 50%, nella causazione del sinistro stradale.
Il Giudice di prime cure, pertanto, rilevava il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso della Compagnia Assicurativa convenuta, attesa la non applicabilità dell’art.144 d.lgs. n. 209/2005 al sinistro oggetto di causa in quanto verificatosi nell’ambito di “un’area non equiparabile ad una pubblica via”. Conseguentemente riteneva fondata soltanto la domanda avanzata da parte attrice nei confronti della conducente convenuta, peraltro parzialmente, in quanto il comportamento del minore veniva ritenuto imprudente così concorrendo nella causazione del sinistro.
Avverso tale pronuncia, Tizio e Caia, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità del minore, spiegavano appello affidandolo a quattro motivi volti ad evidenziare l’erroneità della sentenza:
- per non aver ritenuto applicabile al sinistro, l’art.144 d.lgs. n. 209/2005, atteso che la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’art.2054 c.c. è idonea a comprendere anche quella che opera in ambito privato;
- per aver ritenuto applicabile l’art. 1227 co.1 c.c., senza tenere conto della esclusiva rilevanza causale della condotta della conduttrice del veicolo che, se fosse stata diligente, avrebbe sicuramente evitato l’impatto;
- per aver erroneamente disatteso le istanze tese ad espletare una consulenza tecnica di ufficio ai sensi dell’art.258 c.p.c. con l’obiettivo di ispezionare il luogo del sinistro;
- per aver erroneamente condannato gli attori alla integrale refusione delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa.
La Corte territoriale riteneva l’appello fondato condannando la compagnia assicurativa e la proprietaria conducente del veicolo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni occorsi al minore, nel frattempo divenuto maggiorenne e costituitosi nel secondo grado di giudizio.
Vediamo le ragioni della decisione, con particolare riferimento al primo motivo di gravame, oggetto della presente disamina.
Sinistro causato dalla circolazione di un veicolo su viale condominiale: ai fini dell’applicazione dell’art. 144 D.lgs 209/2005 è irrilevante la natura pubblica o privata dell’area di circolazione
Secondo la Corte d’Appello di Napoli, il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l’applicabilità dell’art. 144 del D.lgs 209/2005 con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria e condanna anche della convenuta compagnia di assicurazione.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto, difformemente dal Giudice di primo grado, che anche in relazione ad un sinistro occorso su una strada privata, nella fattispecie viale condominiale di accesso al parco, possa essere consentito al danneggiato di agire in via diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile con applicazione, pertanto, dell’art. 144 Dlgs 209/2005.
Il ragionamento che ha portato la Corte d’Appello a tale conclusione si è fondato sul più recente orientamento giurisprudenziale che interpreta la norma nel senso di non ritenere l’operatività della garanzia assicurativa soggetta all’esistenza del requisito dell’allocazione del veicolo su strada pubblica bensì di considerare ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, sì da valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione (cfr. Cass. Sez. Unite n. 21983 del 30/07/2021; Cass. Sez. Un. n. 8620/2015).
Secondo i Giudici del gravame, attesa l’irrilevanza della natura pubblica o privata dell’area di circolazione, deve ormai ritenersi superato il criterio adottato dalla giurisprudenza più risalente (Cass. Sez. U. n. 8090 del 2013) secondo cui alle strade di uso pubblico vanno equiparate le aree o strade, ove sia avvenuto il sinistro, secondo un “numero determinato di persone aventi titolo”, dovendosi adottarsi la diversa interpretazione dell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
Ed infatti, sulla base di tale orientamento il giudice di prime cure aveva escluso la garanzia assicurativa trattandosi di area condominiale, nella quale l’accesso risulta essere consentito solo ad un determinato gruppo di individui, ossia i condòmini ivi residenti.
Rimane, allora, non coperta dall’assicurazione per la R.C.A. solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all’art.2054 c.c. ed alla disciplina del Codice delle assicurazioni private.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha pertanto ritenuto che la circostanza della verificazione del sinistro stradale in un’area destinata all’ingresso e all’uscita da un parco privato condominiale non precluda l’esperibilità, da parte del danneggiato, dell’azione risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, atteso l’uso del veicolo da parte della conducente, conforme alla sua funzione abituale, cioè alla circolazione stradale.
Sinistro causato dalla circolazione di un veicolo su viale condominiale: la responsabilità della conducente del veicolo nella causazione del sinistro
Per completezza argomentativa, è pure interessante dar conto di come si sia orientata la Corte in ordine all’attribuzione della responsabilità civile da circolazione stradale.
Contrariamente al giudice di prime cure che aveva riconosciuto, sul presupposto di una condotta imprudente del minore, una diminuzione della responsabilità della conducente nella misura del 50%, la Corte d’Appello, all’esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, ha ritenuto di escludere che alla produzione dell’evento dannoso avesse contribuito un comportamento colposo del minore.
Dalle risultanze testimoniali era emerso che:
- il viale condominiale su cui si era verificato il sinistro, sebbene deputato all’accesso e all’uscita dei veicoli dei condòmini, era normalmente praticato anche dai bambini in bicicletta;
- Che la conducente dell’automobile aveva compiuto, nel percorrere il viale, una manovra del tutto incauta con invasione dell’altra corsia di marcia ed impatto frontale con la bicicletta su cui era a bordo il minore;
- Che il minore non aveva in alcun modo contribuito alla causazione dell’evento lesivo non avendo posto in essere alcuna manovra imprudente, essendosi limitato semplicemente a percorrere la corsia di sua pertinenza a bordo della bicicletta.
Tali circostanze hanno confermato la responsabilità della conducente del veicolo che, quale condomina era senz’altro a conoscenza che il viale condominiale, pur essendo deputato all’accesso e all’uscita dei veicoli, era normalmente praticato anche da bambini in bicicletta; circostanza che le avrebbe dovuto imporre maggiore e particolare cautela.
Per tali motivi, la Corte d’Appello ha ritenuto l’evento lesivo integralmente ascrivibile al contegno della conducente dell’automobile con conseguente condanna della stessa, in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno in misura integrale.
Sentenza
Scarica App. Napoli 25 gennaio 2023 n. 301