Decorrenza del termine per il deposito della domanda di accesso al fondo di garanzia INPS
Con la sentenza 1771, pubblicata il 20 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione di un anno (art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1992) concesso al lavoratore per il deposito della domanda di accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi di lavoro, tutte le volte in cui il proprio datore di lavoro non è assoggettabile a nessuna delle procedure concorsuali.
Lunedi 13 Febbraio 2023 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, l’Inps rigettava la domanda amministrativa depositata da un lavoratore avente ad oggetto il riconoscimento da parte del Fondo di Garanzia istituito presso il suddetto istituto delle ultime tre mensilità di retribuzione maturante durante il rapporto di lavoro con una società non assoggettabile alle procedure concorsuali.
Pertanto, il lavoratore agiva in giudizio insistendo nella richiesta di accoglimento della richiesta. Il Tribunale, però, rigettava il ricorso del lavoratore in quanto riteneva la domanda proposta tardivamente.
Secondo il Tribunale, il dies a quo per la presentazione della domanda al Fondo di Garanzia decorre dalla data della redazione del verbale di pignoramento mobiliare negativo e non dal momento in cui il debitore, con maggiore o minore solerzia, abbia ritirato il verbale ed ha così avuto conoscenza del suo contenuto.
Nel caso di specie la domanda era stata presentata entro il termine di un anno decorrente dall’effettiva consegna al lavoratore del verbale di pignoramento negativo e oltre l’anno dall’effettiva redazione del verbale.
Di contrario avviso la Corte di Appello che dava ragione al lavoratore accogliendo il gravame da questo proposto e condannava l’INPS alla corresponsione in suo favore della somma oggetto dell’originaria domanda amministrativa.
Nel riformare la sentenza di primo grado, i giudici della Corte territoriale argomentavano che il termine prescrizionale previsto dal decreto legislativo n. 80 del 1992, anche in ragione della sua brevità, decorre solo dal momento in cui il lavoratore ha effettiva conoscenza dell’infruttuoso esperimento della procedura esecutiva, che coincide con il momento dell’effettivo ritiro del verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario.
La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata dall’Inps innanzi alla Corte di Cassazione. L’istituto di previdenza, riteneva errata la decisione dei giudici di secondo grado ribadendo la tesi secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine prescrizione di un anno per il deposito della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia, è rilevante la data della redazione del verbale di pignoramento che accerta l’esito negativo della procedura esecutiva e non il momento del ritiro del verbale da parte del lavoratore in quanto a quest’ultimo è riconosciuta la possibilità di partecipare alle operazioni di pignoramento, come previsto dall’art. 165 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile e conoscerne l’esito senza ritardo.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso dell’INPS infondato e lo ha rigettato, affermando sul punto il seguente principio di diritto «Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria, la prescrizione annuale decorre dal momento in cui il lavoratore, in seguito all’esperimento dell’esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all’ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell’art. 518 cod. proc. civ. la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario».