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Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: le tabelle di Milano 2022.

“Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integrate a punti – Edizione 2022; Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio e Allegato 2. Domande e risposte”.

Lunedi 4 Luglio 2022

Sono state pubblicate, lo scorso 29 giugno, sul sito del Tribunale di Milano, le nuove tabelle 2022, elaborate dal Gruppo danno alla persona dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, formulate sulla base dei principi predisposti dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Per favorire l’applicazione dei nuovi criteri, gli autori hanno rappresentato nel documento una casistica di esempi concreti, confrontando i valori monetari derivanti dall’applicazione delle tabelle medesime con quelle risultanti dal monitoraggio nonché l’indicazione delle domande e delle questioni più dibattute nel corso dei lavori, dal 2015 ad oggi.

Il gruppo di studio ha raccolto ed esaminato circa seicento sentenze di merito, in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, dalle quali sono emersi i criteri che i giudici adoperano per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Dopo un acceso dibattito incentrato sulla scelta della costruzione del parametro del risarcimento tra diverse possibilità di tabelle a punti (somma/differenza di punti a partire dal valore medio-base; somma di punti partendo da zero; media di punti), si è optato per il metodo della tabella integrata a punti per somma. Il valore-punto è stato calcolato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale.

Di conseguenza: per la perdita del parente di primo grado, il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (da dividere per 100), mentre per il parente di secondo grado, il valore-punto è pari a € 1461,20.

Si è seguito, cioè, il principio elaborato dalla Cassazione secondo cui il valore medio del punto dev’essere estratto dai precedenti. Nelle tabelle integrate a punti è previsto un differente punteggio per ognuno dei quattro parametri prescritti già dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi, vale a dire: età della vittima primaria ed età della vittima secondaria; convivenza tra le due; sopravvivenza di altri congiunti; qualità ed intensità della relazione affettiva perduta.

Verrà, pertanto, assegnato un punteggio per ciascuno dei menzionati parametri che determinerà il totale dei punti, secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e che, a sua volta, verrà moltiplicato per il valore-punto sì da determinare l’importo monetario liquidabile. Va ricordato che i primi quattro parametri hanno natura oggettiva e, perciò, sono dimostrabili anche con semplici documenti anagrafici. Il quinto, invece, riguardante la qualità e l’intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, ha natura soggettiva e può essere provata anche con presunzioni.

Spetterà al giudice, ai fini dell’attribuzione dei punti, tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai primi quattro parametri, sia delle valutazioni qualitative riguardanti la qualità e l’intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Le tabelle integrate a punti prevedono, poi, un limite massimo non superabile pari al valore monetario della forbice delle precedenti tabelle di Milano.

Inoltre, ugualmente all’edizione 2021, per il danno da perdita del rapporto parentale (come per quelle del danno biologico), va distinta l’ ipotesi integrante il reato colposo dal reato doloso in quanto le tabelle si applicano solo per la prima ipotesi mentre per l’altra, sarà il giudice a valutare il singolo caso concreto e procedere, eventualmente, ad una liquidazione proporzionale al danno patìto.

Per questa ipotesi, nella richiamata sentenza n. 10579/2021, si legge: “ a parte la previsione di finestre per l’aumento in ragione della peculiarità del caso, è sempre data la possibilità al giudice di liquidare il danno, oltre i valori massimi o minimi previsti dalla tabella, in relazione a casi la cui eccezionalità, specificatamente motivata, fuoriesca ictu oculi dallo schema standardizzato”. Infine, in ossequio ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, spetterà, sempre e solo al giudice valutare se nella singola fattispecie concreta debba riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli menzionati nelle tabelle laddove venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di una reale alterazione della vita della vittima secondaria, a seguito del decesso o della grave lesione biologica del congiunto.

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