Responsabilità sanitaria e risarcimento danno da perdita del rapporto parentale: presupposti
Con la sentenza n. 9010/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da “perdita del rapporto parentale” al coniuge superstite, separato al momento del decesso dell’altro coniuge.
Martedi 3 Maggio 2022 |
Il caso: Tizia agiva in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ospedale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del coniuge Caio, avvenuto a causa di trattamenti sanitari inadeguati.
La domanda veniva accolta dal Tribunale di Milano esclusivamente nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale. che veniva condannata a pagare all’attrice la somma di Euro 280.329,00 oltre accessori.
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva l’importo della condanna dell’azienda alla somma di Euro 264.077,00, oltre accessori.
L’Azienda Sanitaria Locale ricorre quindi in Cassazione, lamentando l’ erroneo riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale (i.e. danno da perdita del rapporto parentale) all’attrice.
La Corte di Cassazione, nel ritenere fondata la suddetta censura, cassa la decisione impugnata, osservando quanto segue:
1) secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioe’ coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto puo’ essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell’ambito del quale l’effettivita’ di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell’attuale societa’, in base all’id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto;
2) peraltro,anche la prova contraria puo’ essere fornita sulla base di elementi presuntivi, tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall’esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sara’ onere del danneggiato dimostrare l’esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente;
3) con riguardo alla perdita del rapporto coniugale, in particolare, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarieta’ con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono stati ravvisati nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi, ferma restando sempre la possibilita’ per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione, ovvero nell’assenza di convivenza, la quale, benche’ non costituisca, in generale, connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e’ certamente rilevante almeno ai fini della determinazione del quantum debeatur;
4) alla luce dei suddetti rilievi, nel caso in esame si deduce che:
a) la corte di appello non ha adeguatamente tenuto conto, in primo luogo, del fatto che i termini dell’effettiva convivenza tra i coniugi sono rimasti quanto meno incerti: l’attrice, infatti non e’ stata in grado di indicare precisamente, nel corso del giudizio, l’effettivo indirizzo della residenza coniugale;
b) inoltre la corte avrebbe dovuto considerare la circostanza (anch’essa pacifica) che, a breve distanza di tempo dal decesso del coniuge, la ex moglie aveva gia’ ricostruito uno stabile rapporto sentimentale e di comunanza di vita con un altro uomo, con il quale, dopo non piu’ di tre anni dalla perdita del primo marito, risultava gia’ convivere, dopo aver generato in precedenza un figlio;
c) tutte le indicate circostanze di fatto, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti in ordine, se non alla stessa insussistenza, quanto meno ad una minore intensita’ (rispetto all’ordinario) del concreto vincolo affettivo esistente tra l’attrice ed il coniuge vittima del fatto illecito, non sono stati adeguatamente valutati dalla corte territoriale, in modo complessivo ed unitario, come sarebbe stato necessario, ai fini del riconoscimento e, comunque, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di Tizia, quanto meno sotto l’aspetto dinamico-relazionale.