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Omesso pagamento delle rate del leasing e mancata restituzione dell’auto: conseguenze

A cura della Redazione.

Integra il reato di appropriazione indebita di un’autovettura, oggetto di contratto di leasing, l’omesso pagamento delle rate e la mancata restituzione dell’auto.

Mercoledi 22 Febbraio 2023

Così ha statuito la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4983/2023.

Il caso: Il Tribunale di Sondrio rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. nei confronti di Tizio, indagato per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita di un’autovettura, oggetto di contratto di /easing).

Avverso l’ordinanza ricorre il difensore di Tizio sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce:

– l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen. sostenendo che la società concedente non aveva inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, a seguito dell’omesso pagamento di alcune rate, per un importo peraltro inferiore a quello indicato nel provvedimento di sequestro, con la conseguenza che la protrazione del possesso dell’autovettura non poteva ritenersi illecito;

– con lettere di messa in mora, il rimedio caducatorio era stato soltanto prospettato, in caso di protrazione dell’inadempimento, senza operatività ipso iure.

Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile: sul punto evidenzia quanto segue:

a) Il tribunale ha escluso errori sulla legge extra penale, in quanto dalle diffide inviate a Tizioi, si evinceva l’intenzione della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto qualora non fosse pervenuto entro quindici giorni il pagamento delle rate scadute, con esplicita richiesta di restituzione del mezzo in caso di perdurante inadempimento, in conformità con il regolamento negoziale;

b) È stato correttamente ritenuto sussistente, pertanto, il fumus del delitto di appropriazione indebita per l’omessa restituzione del bene al legittimo proprietario, rilevando dal comportamento tenuto dal detentore, per le modalità del rapporto con la cosa, un’oggettiva interversione del possesso.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.4983 2023

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