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La responsabilità del custode e la nozione di caso fortuito

Il Tribunale di Terni con la sentenza n. 259/2022, dopo una disamina della natura e dei presupposti che caratterizzano la responsabilità del custode, evidenzia le situazioni o i motivi che possano giustificare l’esclusione della responsabilità del Condominio/custode per danni arrecati dalle cose in custodia allorchè l’evento si sia verificato negli spazi comuni.

Il caso: Tizia citava in giudizio avanti a questo Tribunale il Condominio Alfa al n. 106, rassegnando le seguenti conclusioni: – in data… la stessa cadeva al suolo mentre usciva dall’ascensore del Condominio Alfa scivolando su una “…sostanza liquida non identificata…” posta sul pavimento subito fuori l’ascensore dello stabile in questione, fratturandosi il femore destro;

– a seguito di tale evento, Tizia chiedeva al Tribunale di dichiararlo responsabile dell’evento ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e di condannarlo a risarcire i danni da lei subiti, da liquidare in Euro 241.616,42 o in diversa cifra da accertare, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite e ciò a titolo di danno biologico (35%), di personalizzazione del danno, di danno morale, di inabilità temporanea al 100% e di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché per le spese mediche documentate.

Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata atteso che l’evento lesivo si era verificato come conseguenza di un fatto imprevisto ed imprevedibile (caso fortuito) non imputabile e ascrivibile alla parte convenuta.

Il Tribunale, a seguito di istruttoria, rigetta la domanda attrice rilevando che:

a) in via generale deve osservarsi che la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c. non risiede in un fatto imputabile dell’uomo, specificamente il custode, venuto meno al suo dovere di vigilanza e controllo perché la cosa non produca danni a terzi, ma si afferma sulla sola base del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;

b) la nozione di custodia considerata dalla norma non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa;

c) rileva il danno prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale della cosa, o per l’insorgenza in essa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno

d) esclude la responsabilità del custode solo il fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, e che può consistere anche in un comportamento della stessa vittima, avente efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno, tenuto conto della natura della cosa e delle modalità che normalmente ne caratterizzano la fruizione;

e) nel caso in esame, è stato provato che la parte attrice è caduta all’interno dell’edificio “gestito” dal Condominio e che l’evento dannoso non si è prodotto nell’ambito del dinamismo naturale della cosa atteso che, sotto il profilo eziologico, è stato determinato non da un malfunzionamento dell’ascensore ovvero da un danneggiamento del pavimento posto subito fuori dall’ascensore ma, invece, è stato determinato da una “.sostanza oleosa “che appare qualificarsi come un evento imprevedibile ed inevitabile anche in considerazione del fatto che, dagli atti di causa, non è emerso da quanto tempo la suddetta sostanza era presente in loco.

Decisione: rigetto della domanda con compensazione delle spese

Allegato:

Tribunale Terni sentenza n.959 2022

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