English EN French FR Italian IT Spanish ES

Pignoramento mobiliare infruttuoso o negativo e prescrizione del credito azionato

Con l’ordinanza n. 41386/2021, pubblicata il 23 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’idoneità o meno del pignoramento mobiliare negativo o infruttuoso ad interrompere la prescrizione del credito azionato.

Giovedi 20 Gennaio 2022

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce da un atto di precetto notificato da una banca al debitore sulla scorta di un decreto ingiuntivo. Avverso il suddetto precetto il debitore proponeva opposizione deducendo, fra i vari motivi, l’intervenuta prescrizione del credito azionato.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale. Di diverso avviso la Corte di Appello la quale , ritenendo che il credito azionato fosse prescritto, accoglieva il gravame interposto dal debitore ed annullava il precetto opposto

La questione giungeva, quindi, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla banca la quale deduceva, fra i vari motivi, l’erroneità della sentenza impugnata avendo la Corte di Appello escluso ogni validità ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione alle varie attività compiute (notifica di un primo precetto, seguita da un verbale di pignoramento mobiliare negativo presso il domicilio della debitrice per l’assenza di beni pignorabili secondo legge Circostanza rappresentata nel verbale redatto dall’ufficiale giudiziario).

LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver ricordato che presupposto dell’efficacia estintiva della prescrizione è pur sempre l’inerzia del creditore rispetto alle attività di recupero del proprio credito, ha ritenuto fondato il suddetto motivo e lo ha accolto con rinvio della causa alla Corte di Appello in diversa composizione affermando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, e art. 2945 c.c., comma 1, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c., ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all’art. 513 c.p.c.”.

Gli Ermellini nel decidere la questione ed affermare il suddetto principio di diritto hanno osservato che:

– la richiesta del creditore all’Ufficiale Giudiziario di procedere esecutivamente con il pignoramento mobiliare presso la casa del debitore per ricercare i beni da sottoporre al vincolo per l’espropriazione, non può valutarsi astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto essa indica univocamente la volontà del creditore stesso di recuperare il credito.

– il fatto che il tentativo del pignoramento mobiliare si conclude con la redazione da parte dell’ufficiale giudiziario di un verbale negativo non è di per sé dirimente, in quanto occorre verificare in concreto le ragioni di un tale esito;

– una cosa è la circostanza che l’ufficiale giudiziario recatosi presso la casa del debitore non possa procedere in quanto la trova chiusa e non accessibile, altra cosa è, invece, che l’ufficiale giudiziario proceda con l’accesso nell’abitazione del debitore senza eseguire il pignoramento per il mancato rinvenimento di beni utilmente pignorabili, cosa avvenuta nel caso esaminato.

– sia nel caso in cui l’ufficiale giudiziario trovi la porta dell’abitazione del debitore chiusa o non accessibile sia nel caso in cui pur accedendo nell’abitazione non rinvenga beni utilmente pignorabili, redige il verbale di pignoramento negativo;

– nel primo caso l’attività dell’ufficiale giudiziario non arriva alla sfera del debitore, nel secondo caso, invece, il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario seppur negativo raccoglie e certifica pur sempre l’attività di un organo deputato per legge a procedere all’espropriazione forzata, su inequivocabile richiesta del creditore, attività che giunge comunque nella sfera del debitore, a prescindere dal mancato rinvenimento di beni pignorabili e che non sia stata pronunciata l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.41386 2021

Condividi