Presupposti e criteri per la personalizzazione del danno non patrimoniale
Nessuna personalizzazione del danno per chi cade dalla bicicletta e non può più utilizzarla come mezzo di locomozione.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6378 del 3 marzo 2023.
Lunedi 6 Marzo 2023 |
Il caso: Sempronia veniva investita da un’auto condotta da Tizio ed assicurata con Assicurazioni spa, mentre percorreva in bicicletta una pista ciclabile; agiva quindi nei confronti sia di Tizio che della compagnia di assicurazione, chiedendo un risarcimento pari a 72.624,54 euro.
Il tribunale, ritenuta la responsabilità del conducente del veicolo, riconosceva però una somma nettamente inferiore a quella pretesa, ossia 2374,11 euro; in sede di appello, la Corte Distrettuale, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconoscevano l’invalidità temporanea parziale, disattesa dal primo giudice, aggiungendo 9 mila euro di risarcimento.
Sempronia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello aveva disatteso la richiesta di personalizzazione del danno, ossia di una somma ulteriore che riconoscesse le particolari conseguenze dell’incidente nella sfera della danneggiata, dal momento che i postumi riportati le impedivano di utilizzare in futuro la bicicletta, che era il mezzo con cui la danneggiata si era in passato sempre spostata, costringendola ad utilizzare i mezzi pubblici.
Per la Cassazione il motivo è infondato: in tema di personalizzazione del danno chiarisce quanto segue:
a) l’aumento che il giudice di merito può riconoscere presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati;
b) il fatto che il danneggiato adduca di non poter utilizzare la bicicletta configura un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisca quel tipo di danno o lesione;
c) non solo trattasi di un danno tipicamente conseguente a quella lesione, ma non è neanche da ritenersi un danno specifico: infatti l’impossibilità di andare in bicicletta non necessariamente priva di autonomia negli spostamenti, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati, e comunque – conclude la Corte- la perdita di autonomia di suo non è un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità riconosciuta.