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Danni auto: risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente; differenze

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2982/2023, nel chiarire la distinzione tra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente, ritiene corretta la decisione della Corte distrettuale di disporre il risarcimento per equivalente laddove la somma necessaria per riparare i danni superi notevolmente il valore di mercato della vettura danneggiata.

Lunedi 13 Marzo 2023

Il caso: Tizio conveniva in giudizio il Comune domandando il risarcimento, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni subiti alla propria autovettura a seguito dell’allagamento della strada verificatosi in occasione di un’abbondante precipitazione, evento che, secondo l’attore, era stato determinato dalla omessa manutenzione da parte dell’ente convenuto delle caditoie, delle fogne e della regimentazione dell’acqua piovana. 

Il Tribunale accoglieva la domanda di Tizio, e condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 14.962,69, oltre interessi; la Corte d’appello, adita dal Comune, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, in applicazione dell’articolo 2058 c.c., comma 2, condannava il Comune al pagamento della minor somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno, riportandosi al valore di mercato dell’auto incidentata e omettendo di valutare specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente stesso in relazione alle condizioni dell’autovettura e al valore “dinamico” della stessa.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva che:

a) la Corte territoriale non ha ritenuto provato il danno subito dall’autovettura nella misura di Euro 2.500, ma, piuttosto, ha ritenuto provato il valore commerciale di tale autovettura nella misura non superiore ad Euro 2.500; infatti, a fronte di un preventivo per la riparazione di oltre cinque volte superiore al valore dell’auto, la Corte ha correttamente ritenuto che vi fossero i presupposti per disporre risarcimento per equivalente;

b) al riguardo la giurisprudenza ha sottolineato che in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, si propone in realta’ una domanda di risarcimento in forma specifica;

c) pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall’altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicche’ il giudice potra’ condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente.

d) peraltro, la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’articolo 2058 c.c., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziche’ quello in forma specifica, rientra nella discrezionalita’ del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimita’

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 2982 2023

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