Gratuito patrocinio: il potere-dovere del giudice nella liquidazione degli onorari dell’avvocato
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7275 del 13 marzo 2023 torna ad occuparsi della liquidazione degli onorari professionali relativi alla procedura di recupero del credito non andata a buon fine esperita dal legale dell’imputato in un procedimento penale.
Mercoledi 15 Marzo 2023 |
Il caso. L’avv. Tizio, difensore d’ufficio nel procedimento penale nell’interesse di Mevio dinanzi al Tribunale, proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, lamentando l’omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine.
Il Tribunale, in composizione monocratica, confermava la decisione, ritenendo che fosse dovuto il rimborso delle sole spese sostenute per l’attività di recupero e non anche degli onorari; affermava tuttavia che, nella specie, neanche il rimborso delle spese potesse accordarsi al difensore, in difetto di prova.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere l’impugnazione, ribadisce quanto segue:
a) il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine;
b) il suddetto principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l’estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell’interesse dello Stato ;
c) il difensore d’ufficio, peraltro, non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio;
d) è stato inoltre chiarito che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione “può”, contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova.