Imu: cumulabili le riduzioni per la soggezione a vincolo storico artistico e per lo stato di inagibilità.
In tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D. L. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono”.
Venerdi 17 Marzo 2023 |
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023, ha ribadito che sono cumulabili, in ambito IMU, perchè aventi finalità differenti, l’agevolazione per i fabbricati con vincolo storico artistico e quella per gli immobili inagibili.
In particolare: con la riduzione dell’Imu sugli immobili di interesse storico ed artistico, si è inteso sgravare i proprietari dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti ( principio sancito nella sentenza n. 6636 del 7 marzo 2019, nella quale, i giudici di legittimità, chiarirono che in tema di ICI l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del Dl n. 16/1993, convertito in legge n. 75/1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089/1939, persegue l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati) ; mentre con la misura relativa ai fabbricati inagibili od inabitabili, si è tentato di agevolare tutti coloro che, pur essendo proprietari, per cause ad esse non imputabili, non possono usufruirne.
La questione nasce dalla impugnazione di un avviso di rettifica sulla proprietà di un fabbricato, con liquidazione di maggiore Imu, ad opera di una società. Il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado, stabilendo che la contribuente non potesse beneficiare del cumulo delle riduzioni dell’Imu, per la soggezione a vincolo storico artistico e per lo stato di inagibilità.
In Cassazione, la società ricorrente, eccepiva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver rilevato che sulla questione relativa alla cumulabilità delle due agevolazioni previste dall’art. 13, comma 3, lettere a) e b), del Dl n. 201/2011 si era già formato il giudicato esterno, a seguito della sentenza emessa dalla CTP di Napoli, sia pure con riferimento all’annualità precedente rispetto a quella oggetto del giudizio in corso.
In accoglimento di questo, primo, motivo, la Cassazione specifica che nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto decisivo comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo.
Per questo motivo, la finalità sottesa alle misure in oggetto, va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta. Sul piano delle agevolazioni previste per gli immobili inagibili, le ipotesi di esenzione o riduzione dal pagamento delle imposte locali vengono poste in rilievo dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, (articolo 4, comma 5, lettera b) che ha disposto una integrazione all’articolo 13, comma 3, Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
In base a tale norma si prevede la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
La Corte già in passato aveva affermato che, in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la sussistenza di un principio generale nel senso della esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi diversi, e ciò in quanto le misure di agevolazione fiscale rispondono ad esigenze finanziarie contingenti, apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze.
Una interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti. In particolare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di immobili inagibili, ma non vincolati, ponendosi in aperto contrasto con gli artt., 3 e 53 della Costituzione.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario della società contribuente.
Note:
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Ricordiamo che con l’ordinanza n. 28921/17, la Cassazione ha stabilito che, in tema di Ici Imu, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.lgs. n. 504/1992, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente.
Sentenza n. 4309/1999.