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Divieto di notifica dello sfratto al domicilio eletto: e’ valida la notifica presso l’immobile locato ?

Avv. Alessandro Baraldo.

La questione.

Quando si deve notificare uno sfratto (per morosità o per finita locazione), può accadere di imbattersi in una difficoltà pratica piuttosto fastidiosa, che si presenta allorché il conduttore abbia omesso di regolarizzare la sua posizione anagrafica presso il Comune di dimora effettiva, lasciando la residenza formale presso un precedente indirizzo.

Quindi il conduttore avrebbe la residenza formale in un luogo diverso rispetto alla residenza effettiva.

A quale dei due indirizzi si può validamente notificare lo sfratto ?

Il notificante potrebbe tentare di effettuare una doppia notifica, sia presso la residenza formale risultante da un certificato anagrafico, sia presso la residenza effettiva rappresentata dall’immobile locato in cui il conduttore dimora.

Se in uno dei due indirizzi la notifica avrà esito positivo, con la ricezione dell’atto da parte del diretto interessato, nulla quaestio, perché l’atto avrà raggiunto il suo scopo (ex art. 156 cpc, richiamato dall’art. 160 cpc in tema di nullità della notificazione).

Diversamente, nei casi sempre più frequenti in cui nessuno riceva la notifica, sorge il dubbio sulle modalità da seguire per informare validamente il conduttore dell’intimata procedura di sfratto.

Talvolta una lettura attenta del contratto di locazione può suggerire un aiuto, nei casi molto frequenti in cui sia stata inserita una clausola in base alla quale il conduttore, per le notificazioni o comunicazioni, abbia eletto domicilio presso l’immobile locato.

Ma si può notificare lo sfratto presso l’immobile locato quando il conduttore non vi abbia fissato la residenza formale ?

Il dubbio sorge perché l’art. 660 primo comma cpc pone il divieto di notificare lo sfratto presso il domicilio eletto, quindi è fondamentale capire se il divieto colpisca anche l’elezione di domicilio svolta nel contratto.

Il divieto di notificare al domicilio eletto.

L’articolo 660 comma 1 cpc vieta espressamente che lo sfratto possa essere notificato presso il domicilio eletto.

Esso impone che la notifica dell’intimazione di sfratto avvenga nelle forme di cui all’art. 137 e ss cpc, quindi con notifica svolta alla parte personalmente.

La notifica potrà avvenire anche a mezzo del servizio postale.

Lo scopo della norma è quello di consentire al conduttore di venire a conoscenza direttamente e personalmente della notificazione dello sfratto, trattandosi di un atto che ha conseguenze particolarmente gravi per la vita di chi lo subisce.

Infatti, visti i termini piuttosto stretti previsti per l’udienza di prima comparizione e la possibilità per il conduttore di chiedere solo in tale udienza un eventuale termine di grazia per poter sanare la morosità, il legislatore ritiene essenziale una conoscenza immediata e diretta da parte del conduttore dell’esistenza della procedura di sfratto.

La nozione di domicilio eletto.

Per risolvere il quesito, bisogna intendere bene quale sia il concetto di domicilio eletto cui il divieto dell’art. 660 cpc si riferisce, perché si rischia di confonderlo con qualsiasi domicilio indicato dal conduttore, mentre non è così.

In senso sostanziale la nozione di domicilio eletto è espressa dall’art. 47 cc, mentre quella di natura processuale è contenuta nell’art. 141 cpc, che ai nostri fini interessa maggiormente, facendo riferimento alle notificazioni.

La giurisprudenza che si è occupata del tema (in sede di merito: Tribunale – Massa, 15/01/2018, n. 28; Tribunale sez. VI – Roma, 15/01/2018, n. 1034, in sede di legittimità: Cassazione civile sez. III, 15/09/1981, n.5103; Cassazione civile sez. III, 28/08/2009 n.18795) coordinata con quella che ha valorizzato la prevalenza della residenza di fatto su quella formale (Cassazione civile sez. II, 16/11/2006, n.24422; Cassazione civile sez. lav., 20/09/2019, n.23521), consente di comprendere che il concetto di domicilio eletto colpito dal divieto dell’articolo 660 sia quello indicato dall’articolo 141 cpc, che si riferisce al domicilio eletto presso un domiciliatario, ovverosia una persona diversa dal titolare del diritto. Si ricorda che ai sensi di tale norma è essenziale che avvenga l’indicazione della persona presso la quale viene eletto il domicilio (così Cass. n. 5677/1981) e non invece il luogo del domicilio.

Le indicate pronunce precisano che quando il conduttore indichi come luogo delle notificazioni la propria dimora o il luogo di lavoro o altro luogo in cui effettivamente abbia una relazione materiale, l’indicazione ha pieno valore di legge anche ai fini della notifica dello sfratto.

La ragione di tale validità risiede nel fatto che il conduttore, in quei luoghi ove ha una relazione di vita concreta, potrà effettivamente venire a conoscenza della notifica in prima persona.

Conclusioni.

Alla luce delle superiori argomentazioni, si deve concludere che il divieto posto dell’articolo 660 cpc di notificare lo sfratto presso il domicilio eletto, si riferisce unicamente alla nozione di domicilio indicata dall’articolo 141 cpc, ovverosia al domicilio eletto presso un domiciliatario, che è persona diversa dal destinatario della notifica.

Invece l’elezione di domicilio che il conduttore effettui presso l’immobile locato non rientra nella nozione di domicilio eletto di cui all’art. 141 cpc e di conseguenza non rientra neppure nell’ambito di operatività del divieto posto dall’art. 660 cpc.

Il locatore potrà pertanto validamente notificare lo sfratto presso tale domicilio.

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