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Copia informatica di cartella di pagamento in origine cartacea: deve essere firmata digitalmente?

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6015/2023 torna ad occuparsi della regolarità o meno della notifica effettuata dall’agente di riscossione di alcune cartelle di pagamento ad un indirizzo PEC istituzionale non risultante nei pubblici elenchi.

Giovedi 30 Marzo 2023

Il caso: La societa’ contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatale a fronte di un importo complessivo di Euro 178.626,12 portate da svariate cartelle di pagamento; la CTP accoglieva il ricorso limitatamente alle notifiche effettuate senza l’estensione c.d. “p7m”, attestante la certificazione della firma:

L’Ufficio appellava la decisione di primo grado: la CTR accoglieva l’impugnazione, con esclusione di alcune cartelle in quanto prescritte.

La società contribuente ricorre in Cassazione, denunciando la violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, comma 2 e articolo 26, comma 2, nonche’ del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 82, comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

– l’intimazione impugnata era stata notificata dall’agente della riscossione utilizzando un indirizzo PEC non riconducibile a quello inserito nei pubblici registri e per tale circostanza doveva dichiararsi illegittimamente e invalidamente notificata.

– inoltre le cartelle contestate erano prive di sottoscrizione digitale e per tale motivo erano illegittime.

Per la Cassazione le censure sono infondate:

a) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non e’ nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la piu’ stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., puo’ essere utilizzato anche l’Indice di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 6-ter;

b) in ogni caso, una maggiore rigidita’ formale in tema di notifiche digitali e’ richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioe’ del soggetto passivo a cui e’ associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;

c) quanto alla seconda censura, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.6015 2023

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