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L’erede universale paga gli oneri condominiali

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5072 del 29 marzo 2023, ha confermato il principio secondo cui gli eredi rispondono dei debiti condominiali in luogo del de cuius. L’eventuale giudizio di impugnazione volto a contestare l’autenticità dell’atto di ultima volontà è irrilevante, se non è terminato con statuizione del giudice. Approfondiamo la vicenda.

Eredità e debiti condominiali: fatto e decisione

Il giudizio prende le mosse dall’opposizione promossa da un condomino avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui la compagine chiedeva il pagamento di oneri condominiali del precedente proprietario, deceduto.

L’opponente lamentava l’invalidità delle deliberazioni su cui si fondavano le pretese condominiali, rappresentando altresì la necessità che il procedimento venisse sospeso in attesa della definizione del giudizio pendente avverso l’impugnativa delle delibere poste alla base della richiesta monitoria.

L’opponente riteneva altresì di non essere legittimato a pagare i debiti condominiali del defunto proprietario in quanto la scheda testamentaria con cui veniva designato erede universale era stata impugnata per presunta falsità.

Il giudice capitolino, con la sentenza in commento, ha rigettato l’opposizione proposta dal condomino, ritenendo irrilevante che fossero pendenti altri procedimenti.

Secondo l’art. 1137 c.c., infatti, in assenza di espressa statuizione dell’autorità giudiziaria, la deliberazione annullabile, seppur tempestivamente impugnata, continua a produrre i propri effetti, con la conseguenza che essa è idonea a fondare la pretesa creditoria del condominio.

Mutatis mutandis, stesso principio si applica al testamento sub iudice sul quale, però, l’autorità giudiziaria non si è ancora espressa con sentenza.

Secondo il Tribunale di Roma, a nulla vale la circostanza per cui vi è un giudizio in ordine alla falsità del testamento in quanto il detto procedimento non era concluso ed era invece in fase di espletamento, sicché al momento gli atti di volontà del de cuius di delazione all’eredità appaiono legittimi.

In considerazione di ciò, essendo stato designato quale erede universale, l’opponente è tenuto al pagamento degli oneri condominiali.

Eredità e debiti condominiali: considerazioni conclusive

Il Tribunale di Roma applica correttamente il pacifico principio secondo cui l’erede universale è il soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali (ex multis, Cass., sent. n. 3354/2016).

Ai sensi dell’art. 754 c.c., «Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria».

È quindi chiaro che l’unico erede universale dovrà farsi carico dell’intero debito condominiale, non avendo altri soggetti con cui dividere l’obbligo.

Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, «Il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell’usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774)» (Cass., sent. 2236 del 16 febbraio 2012).

Il recupero del credito da parte dell’amministratore è però condizionato dall’accettazione dell’eredità da parte degli eredi.

Qualora questi rinuncino e l’asse ereditario passi ai successivi chiamati non rinvenibili o anch’essi rinunciatari, l’amministratore può rivolgersi al tribunale al fine di chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente.

Quest’ultimo provvederà a saldare i debiti in sospeso, nei limiti della consistenza del patrimonio ereditario, e ad onorare le successive richieste di pagamento fatte pervenire dall’amministratore.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 29 marzo 2023 n. 5072

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