La molestia o disturbo ex art. 660 c.p.deve essere ispirata da motivo biasimevole
A cura della Redazione.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione delinea l’ambito di operatività del reato di molestie o disturbo individuandone i presupposti.
Martedi 9 Maggio 2023 |
Il caso: il Tribunale di Pescara assolveva Tizio dal reato ascrittogli per esclusione della punibilità, in considerazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; Tizio era imputato del reato di cui all’art.660 cod. peno poiché, per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini Caio e Mevia,, offendendoli e fotografando la loro autovettura con i due figli minori all’interno; il Tribunale, ritenuto dimostrato l’episodio denunciato, considera esigua la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice ed applicava, quindi, l’art.131-bis cod. pen. con la conseguente assoluzione dell’imputato.
Tizio propone ricorso per Cassazione, deducendo, quale terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.660 cod. pen. poiché, quand’anche si dovessero ritenere provate le condotte addebitate allo stesso addebitate, le stesse non potrebbero in ogni caso configurare il reato contestato per la mancanza del motivo biasimevole richiesto dalla norma incriminatrice ai fini della rilevanza penale del fatto e rispetto al quale il Tribunale non avrebbe argomentato.
Per la Cassazione la doglianza è fondata: sul punto osserva che:
a) la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cod. pen. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione.; infatti, il reato di molestia di cui all’art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri;
b) nel caso in esame, l’abitualità della condotta deve essere esclusa considerato che la sentenza impugnata si riferisce unicamente all’episodio verificatosi il giorno 27 luglio 2019; né in tale comportamento sono ravvisabili gli estremi del reato ascritto: sulla base dei predetti principi va, invero, escluso il biasimevole motivo a sostegno del comportamento dell’imputato, il quale aveva scattato le foto dell’autovettura delle persone offese perché essa era ferma in area vietata, per segnalare il comportamento scorretto all’amministratore del condominio;
c) inoltre, le parole e gli epiteti che Tizio aveva profferito nei confronti delle persone offese non rivestono i tipici elementi della condotta molesta.