English EN French FR Italian IT Spanish ES

La revoca della patente può essere adottata entro cinque anni dalla commessa violazione

Con l’ordinanza n. 11792 del 5 maggio 2023 la Corte di Cassazione precisa i termini entro cui può essere disposta la revoca della patente al conducente che abbia circolato in senso di marcia vietato.

Martedi 16 Maggio 2023

Il caso: Il Giudice di Pace, in accoglimento dell’opposizione di Tizio aveva annullato la revoca della patente di guida disposta a carico dell’opponente quale sanzione accessoria della violazione degli artt. 176 CDS, sostenendo che la misura era stata tardivamente disposta solo all’esito della definizione del ricorso sulla sanzione principale.

Il Tribunale, riformando integralmente la prima decisione, dopo aver dato atto che il provvedimento di revoca era stato regolarmente notificato e che non era in discussione la legittimità della sanzione principale, ricordava che l’art. 219, comma 2, CDS non prescrive alcun termine per la notifica del provvedimento di revoca della patente e che, pertanto, l’amministrazione non era decaduta dall’esercizio del potere sanzionatorio.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2 L. 241/1990: infatti la violazione principale era stata commessa in data 26.11.2017, mentre la revoca era stata disposta solo due anni dopo, in data 11.9.2019, ben oltre un termine ragionevole, non potendosi rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta dei tempi di applicazione delle sanzioni, siano esse principali o anche solo accessorie.

Per la Cassazione il motivo è inammissibile: sul punto osserva che:

a) l’art. 176, comma primo, lettera a), CDS dispone che sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) la violazione è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra € 2046 ed € 8186 e con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;

c) il procedimento per l’adozione della misura accessoria è autonomamente disciplinato dal successivo art. 219 CDS e secondo il costante orientamento di questa Corte la revoca può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione – ossia nel rispetto del termine di prescrizione – non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l’applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori.

Condividi