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Fermo amministrativo illegittimo e criteri di liquidazione del danno

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13173 del 15 maggio 2023 delinea i criteri di liquidazione del danno in caso di prolungato fermo amministrativo illegittimo.

Mercoledi 17 Maggio 2023

Il caso: L’avv. Caio nel 2015 conveniva in giudizio la società Delta s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver illegittimamente sottoposto a fermo amministrativo un autoveicolo di sua proprietà nonostante l’ordine di sospensione del fermo emesso dal giudice di pace, e per aver protratto per vari anni tale comportamento antigiuridico, sottraendogli la disponibilità del bene; chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno nella misura di 25.000,00 euro, pari alla diminuzione di valore subita dalla propria autovettura dal giorno della trascrizione del fermo, 27 settembre 2004, a quella di vendita del veicolo, avvenuta nel 2010. Evidenziava che il danno era comprensivo della perdita di valore del mezzo per il non uso durante il periodo di sottoposizione a fermo e della privazione dell’esercizio del proprio diritto di proprietà.

Il tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’appello accoglieva l’appello della società e rigettava integralmente la domanda di condanna:

– pur confermando che il fermo amministrativo e la sua iscrizione fossero stati in effetti illegittimi ed illeciti, riteneva che la domanda risarcitoria dell’appellato fosse rimasta sprovvista di prova sia in ordine alla sussistenza sia in ordine alla quantificazione del danno patito;

– mancava la prova dell’acquisizione di un veicolo sostitutivo per il periodo di blocco del mezzo e del costo legato al noleggio del veicolo sostitutivo, secondo i criteri applicati in caso di fermo tecnico del veicolo.

L’avv. Caio ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

a) il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento;

b) si tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale;

c) il danno patrimoniale il cui risarcimento è stato chiesto nel caso di specie non era limitato alla lamentata indisponibilità del bene ma era riferito in via principale alla documentata perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità;

d) questa componente del danno emergente, se nel caso del fermo tecnico per incidente, di durata circoscritta, è normalmente trascurabile, nel caso della perdita di disponibilità di un autoveicolo protrattasi per anni emerge in tutta la sua tangibilità, e, ove provata deve essere riconosciuta: nel caso in esame, il ricorrente aveva allegato il valore dell’autovettura al momento del fermo, e ne aveva documentato il prezzo di vendita, effettuata non appena aveva recuperato la disponibilità materiale e giuridica del bene con l’eliminazione del fermo amministrativo.

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