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Abitualità del reato di furto ed esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

A cura della Redazione.

Per l’abitualità del reato di furto sono necessari almeno due illeciti, diversi da quello oggetto del procedimento i corso per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

Lunedi 22 Maggio 2023

In tal senso ha deciso la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21648 del 19 maggio 2023.

Il caso: la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, riteneva Mevia responsabile del reato di tentato furto aggravato, perché, in concorso con Sempronia, avrebbe sottratto merce varia (per un complessivo valore di 640 euro) dagli scaffali dell’esercizio commerciale Delta.

Mevia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata laddove ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. peno alla luce di un solo precedente emerso a carico dell’imputata, commesso solo qualche mese prima; per la Corte d’appello, tale circostanza condurrebbe a ritenere la condotta abituale.

La Cassazione, nel ritenere fondato il motivo di doglianza, osserva che:

a) la decisione della Corte distrettuale contrasta con l’esplicito dato normativo, alla luce del quale il limite dell’abitualità può ipotizzarsi in presenza di almeno altri due illeciti, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis;

b) la norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni: cosicché, solo il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità, che osta all’applicazione dell’istituto.

Decisione: annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, limitatamente all’art. 131-bis cod. proc. pen.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 21648 2023

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