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L’avvocato ha il dovere di richiedere tempestivamente la documentazione al cliente

E’ onere dell’avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15271/2023.

Lunedi 5 Giugno 2023

Il caso: Tizio conveniva in giudizio l’avvocato Lucilla per sentir dichiarare la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità professionale per avere la stessa ritardato la proposizione al Tribunale di una domanda di reintegra dell’attore nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c. ed aver, con tale condotta, determinato il rigetto della domanda per assenza dei presupposti d’urgenza e mancata illustrazione del periculum in mora; l’attore allegava anche che, revocato il mandato professionale a Lucilla era riuscito a vincere la causa in appello con un altro difensore e ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro.

L’avvocato si costituiva in giudizio affermando di aver ricevuto in ritardo la documentazione necessaria per inoltrare il ricorso e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione.

Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l’attore non avesse provato la tempestiva consegna della documentazione alla professionista all’atto del conferimento dell’incarico; tale decisione veniva confermata in appello.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 2697 c.c.: la Corte del gravame ha errato nel ritenere che fosse onere del cliente danneggiato dare la prova della tempestiva consegna al legale della documentazione necessaria alla presentazione del ricorso anziché ritenere gravante sul difensore, sia al momento dell’incarico sia nel corso del giudizio, l’onere di provare di aver richiesto e sollecitato al cliente la consegna della documentazione necessaria per il ricorso, in ragione del dovere d’informazione e sollecitazione rientrante nella prestazione professionale del legale.

Per la Cassazione il motivo è fondato:

a) le argomentazioni della Corte distrettuale contrastano:

– con la natura contrattuale della prestazione professionale del legale, secondo la quale è lo stesso legale a dover provare di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione;

– con la giurisprudenza di questa Corte che, nell’affermare che la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. e la buona fede oggettiva o correttezza sono, oltre che regole di interpretazione del contratto, anche criteri di determinazione della prestazione contrattuale del legale, pone a carico del medesimo l’onere della prova di aver adempiuto con diligenza alla sua prestazione;

b) l’obbligo di diligenza di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo l’avvocato tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole;

c) pertanto, è onere dell’avvocato quello di sollecitare il cliente al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del ricorso e l’onere della prova di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale non può che incombere sul legale stesso e non anche essere posto a carico del cliente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 15271 2023

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