Notifica via pec e deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf: nullità
Con l’ordinanza 16189, pubblicata l’8 giugno 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo pec senza le ricevute di accettazione e consegna in formato “eml” o “msg”.
Lunedi 12 Giugno 2023 |
IL CASO: Sulla scorta di un decreto di omologa della separazione, una signora notificava all’ex marito un atto di precetto con il quale intimava a quest’ultimo il pagamento di una consistente somma di denaro per il protratto inadempimento del versamento dell’assegno di mantenimento della figlia.
Il precetto veniva opposto dall’ex marito. All’esito del giudizio di opposizione (espressamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), nella contumacia della intimante, il Tribunale dava ragione all’opponente, dichiarando la nullità dell’intimazione.
Pertanto, l’ex moglie, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza del Tribunale, rilevabile anche d’ufficio, per estensione di quella concernente la notificazione a mezzo PEC della citazione introduttiva del giudizio di opposizione.
Secondo la ricorrente in Cassazione, il deposito dell’atto di citazione in opposizione al precetto, la cui notifica era stata effettuata a mezzo PEC, era illegittimo in quanto l’opponente aveva depositato l’atto di opposizione notificato mediante il deposito della copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata (ricevuta di accettazione e consegna) e degli atti allegati scansionati in formato pdf, senza allegare i files in formato “eml” o in formato “msg”.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale ha dichiarato la nullità del giudizio di merito, svoltosi in unico grado, e rinviato la causa al Tribunale di provenienza, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9 nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa L. n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.”.
Gli Ermellini, nell’affermare il suddetto principio di diritto, hanno osservato che:
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ai sensi della legge n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9 (ed avuto riguardo anche all’art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica mediante il deposito nel processo civile telematico dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”;
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solo nel caso in cui non si possa procedere al deposito dell’atto notificato a mezzo pec con modalità telematiche, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis);
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nel caso in cui, una volta effettuata la notifica dell’atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l’inesistenza della notifica dell’atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l’atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato;
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la configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla legge n. 53 del 1994, art. 11, il quale prevede la sanzione della nullità, comunque rilevabile d’ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonché in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell’ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica;
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la configurazione della nullità e non dell’inesistenza, è conforme, anche all’orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo il quale la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
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la prova che l’atto sia stato portato nella disponibilità del notificando – ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto (come, ad es., nell’ipotesi in cui il suo difensore, nell’ambito di uno scambio di corrispondenza difensiva con il difensore del notificante, provveda a ritrasmettergli la copia ricevuta dell’atto notificato) – viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg” e mediante l’inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l’accesso al quale consente di verificare la presenza dell’atto nella disponibilità del destinatario;
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il solo deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.