Tributario: l’annullamento in sede di autotutela non legittima la compensazione delle spese
In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese.
Giovedi 29 Giugno 2023 |
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18459/2023.
Il caso: Tizio proponeva ricorso davanti alla CTP avverso una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta di registro relativa ad una sentenza, sostenendo che quest’ultima, per la quale era stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro, era riferibile ad altra persona.
L’adita CTP dichiarava “non luogo a deliberare essendo cessata la materia del contendere” e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR rigettava il gravame, evidenziando che:
– a fronte dell’errore commesso dall’Agenzia nell’individuazione del soggetto obbligato, riparato in sede di autotutela, sì da determinare la cessazione della materia del contendere, la CTP correttamente aveva considerato la condotta tenuta dal ricorrente, che aveva intrapreso una controversia davanti all’autorità giudiziaria nella consapevolezza della sua superfluità, essendo a conoscenza dell’intervenuto sgravio prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, osserva quanto segue:
a) la CTR è incorsa in un errore nella ricostruzione dell’evoluzione cronologica, dal punto di vista processuale, degli eventi, sostenendo che il contribuente avrebbe notificato il ricorso introduttivo del giudizio dopo essere venuto a conoscenza dell’intervenuto sgravio;
b) in realtà, è il deposito del detto ricorso che è avvenuto dopo l’accoglimento da parte dell’Agenzia, dell’istanza di reclamo/mediazione (mentre quest’ultimo ricorso era già stato notificato in precedenza);
c) né, d’altra parte, può imputarsi al contribuente la circostanza di aver dato seguito all’iniziativa giudiziaria dopo aver appreso dello sgravio in via di autotutela, atteso che, da un lato, la stessa si rendeva necessaria al fine di non incorrere in decadenza (vieppiù se si considera che l’annullamento in sede di autotutela è avvenuto circa quattro mesi di tempo dopo la notifica del ricorso) e, dall’altro lato, era legittima la richiesta di rimborso delle spese sostenute per instaurare il giudizio;
d) inoltre, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, solo qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (come nel caso di specie, in cui si è verificato un vero e proprio errore di persona);
e) in tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un’ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del “giusto processo”.