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Il rigetto della richiesta di ammissione della ctu deve essere sempre motivato dal giudice

Il rigetto da parte del giudice della richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio formulata da una parte nell’ambito di un processo civile va sempre motivata.

Lunedi 3 Luglio 2023

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 18358/2023, pubblicata il 27 giugno 2022.

IL CASO: Una società proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro derivante dalla fornitura di radiatori prodotti dalla società creditrice.

Con l’opposizione, la società ingiunta nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni per inidoneità all’uso dei radiatori progettati e realizzati sottodimensionati rispetto ai mezzi su cui dovevano essere montati.

Nel corso del giudizio, la società opponente chiedeva l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di dimostrare l’attendibilità della perizia giurata dalla stessa prodotta e del proprio impianto difensivo teso a provare il nesso dei danni riconducibili all’inadempimento della società creditrice.

All’esito del giudizio, il Tribunale rigettava l’opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla società ingiunta. A seguito del gravame proposto da quest’ultima, la Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale.

Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria opponente la quale, fra i motivi dell’impugnazione, deduceva l’erroneità della decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima respinto la richiesta della consulenza tecnico d’ufficio sulla base di motivazione apparente o perplessa. La Corte territoriale, secondo la ricorrente, dopo avere ritenuto rilevante ai fini del decidere l’espletamento della c.t.u., aveva rigettato la medesima istanza rilevando la natura meramente indiziaria della perizia di parte depositata.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha ribadito il consolidato orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe.

In alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, hanno concluso gli Ermellini, il mancato espletamento di una consulenza tecnica, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, riconoscendo il giudice l’alta tecnologia richiesta per l’adempimento della prestazione e dell’opera commissionata, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 18358 2023

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