English EN French FR Italian IT Spanish ES

Gratuito patrocinio: la revoca del beneficio non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. 

Martedi 4 Luglio 2023

Così ha statuito la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27600 del 26 giugno 2023, discostandosi da un precedente orientamento che sanciva il principio opposto.

Il caso: il Gip del Tribunale di Marsala revocava il decreto reso da quell’Ufficio in favore dell’Avv. Sempronio ai sensi dell’articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, quale difensore di fiducia di Tizio, gia’ ammesso al patrocinio dello Stato per i non abbienti, beneficio successivamente revocato con effetto retroattivo dal Gip del Tribunale di Marsala con conseguente revoca del decreto di liquidazione.

L’avv. Sempronio propone personalmente ricorso per cassazione assumendo che, con riguardo al caso di decreto di liquidazione gia’ esecutivo emesso in favore del difensore, cui segua la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, si registrano due orientamenti differenti in ordine all’efficacia del decreto di pagamento:

  1. secondo un primo orientamento,  e’ legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia gia’ stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell’amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato;

  2. un secondo orientamento stabilisce che  la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

    Quest’ultimo orientamento è stata di recente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10159/2020, ed in riferimento ad esso il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione compensi, gia’ passato in giudicato.

Il ricorso, però, viene dichiarato inammissibile in quanto, per la Corte, è inammissibile l’autodifesa tecnica nel giudizio di legittimita’ anche nel caso in cui l’imputato sia un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale speciale, in difetto di espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo nel processo penale la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 27600 2023

Condividi