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Notifica dell’appello via pec a avvocato diverso da quello del primo grado: conseguenze

E’ nulla e non inesistente la notifica dell’atto di appello eseguita telematicamente all’indirizzo pec di un procuratore diverso da quello costituito nel giudizio di primo grado.

Giovedi 10 Agosto 2023

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23512/2023, pubblicata il 2 agosto 2023.

IL CASO: La Corte di Appello, nella contumacia dell’appellato, attore in primo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rigettava la domanda del ricorrente in cassazione volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, confermando le restanti statuizioni di merito e condannando l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza di appello, l’originario attore proponeva ricorso per cassazione deducendo, fra i vari motivi del gravame, l’inesistenza della notifica del ricorso in appello e di conseguenza l’improcedibilità dello stesso per essere stato notificato ad un avvocato che non era il suo difensore costituito nel giudizio di primo grado.

Secondo il ricorrente in cassazione, l’omessa notifica del ricorso in appello ad un difensore munito di procura comporta inconfutabilmente la nullità della sentenza in quanto il destinatario non viene messo nelle condizioni di spiegare le proprie difese legittimamente all’interno del giudizio di secondo grado.

LA DECISIONE: I motivi del ricorso sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierli con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, secondo i quali:

  1. “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”;

  2. “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.”

Gli Ermellini hanno osservato che:

  1. anche se i suddetti principi di diritto sono stati affermati relativamente alla notifica del ricorso per cassazione, essi riflettono un’interpretazione in termini generali della disciplina applicabile in subjecta materia e, segnatamente, dell’art. 330 c.p.c., norma collocata nel codice di rito civile in seno alle norme dedicate alle “impugnazioni in generale”;

  2. la giurisprudenza formatasi successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite ha esteso l’applicazione degli stessi principi anche alla notifica dell’atto di appello;

Nel caso di specie, hanno evidenziato, non si è in presenza di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Pertanto, la notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza deve essere ritenuta nulla, e non inesistente, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza.

Quindi, hanno concluso i giudici di legittimità, la Corte di Appello, avrebbe dovuto riscontrare la nullità della notifica del gravame, che, stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata, era sanabile attraverso la sua rinnovazione ai sensi del primo comma dell’art. 291, c.p.c., con conseguente impedimento della decadenza dal diritto ad appellare, in caso di valida e positiva rinnovazione di tale notifica.

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