Il giudice non dispone l’audizione se e’ in contrasto con interessi superiori del minore
Con l’ordinanza n. 24626/2023 la Corte di Cassazione affronta la questione della revocabilità o meno del provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale a seguito dell’assoluzione dal reato di maltrattamenti e quella dei presupposti in presenza dei quali il giudice può non disporre l’ ascolto del minore.
Venerdi 8 Settembre 2023 |
Il caso:La Corte di appello di Ancona rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale per il Minorenni delle Marche, che aveva dichiarato l’odierno ricorrente, Tizio, decaduto dalla responsabilita’ genitoriale sulla figlia minore.
Per la Corte distrettuale, nessun elemento nuovo era intervenuto, idoneo a modificare il quadro che aveva portato all’adozione del provvedimento che risultava l’unico idoneo a garantire una situazione di stabilita’, affettiva e non solo, ai minori:
– Tizio, pur assolto dal reato di maltrattamenti a seguito della ritrattazione della ex compagna in dibattimento, risultava comunque socialmente pericoloso, stante una situazione di gravi violenze domestiche, anche innanzi alla minore;
– peraltro, l’audizione della minore, di anni nove, non era stata disposta, perche’ valutata in contrasto con i suoi interessi, per il grave carico emotivo legato al contesto, alla tensione ed alla percezione delle passate negative esperienze, e sussistendo il rischio concreto che potesse rivivere gli eventi traumatici subiti.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, in merito all’ascolto del minore rileva quanto segue:
a) l’articolo 336-bis c.c. ex articolo 35 Decreto Legislativo n. 149 del 2022 – stabilisce che “se l’ascolto e’ in contrasto con l’interesse del minore il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”; la formula e’ riprodotta nell’articolo 473-bis.4, comma 2, c.p.c., ove e’ situata attualmente la disciplina dell’ascolto del minore;
b) l’audizione e’ adempimento bensi’ necessario nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori, salvo, pero’, che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo; dunque, in materia non si ammette nessun automatismo;
c) quindi, l’ascolto non andra’ operato, tutte le volte in cui esso venga ritenuto inopportuno, in ragione dell’eta’ o del grado di maturita’ del minore o per altre circostanze, specificamente enunciate dal giudice, le quali palesino come l’ascolto sarebbe, piuttosto, pregiudizievole per l’interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore.
Da ciò discende il seguente principio di diritto: “In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l’audizione e’ adempimento necessario, a meno che l’ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell’eta’ o del grado di maturita’ del minore o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore”.