Opposizione al decreto ingiuntivo notificata dal legale domiciliatario: conseguenze
La Corte di Cassazione ha affermato che è valida la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo effettuata dal legale domiciliatario se è abilitato dal consiglio dell’ordine di appartenenza a procedere alla notifica degli atti ai sensi della L. 53/1994.
Giovedi 14 Settembre 2023 |
Tale principio è stato sancito nell’ordinanza n. 26356 del 12 settembre 2023..
Il caso: La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione incidentale del Condominio Delta che contestava la mancata declaratoria da parte del giudice di primo grado della inesistenza della notificazione della opposizione al decreto che aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento di spese condominiali, per essere stata la notificazione eseguita, ai sensi della legge 53/1994, direttamente da un avvocato privo di poteri rappresentativi in quanto semplice domiciliatario, abilitato alla sola ricezione delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo per conto del difensore e non anche al compimento di atti di impulso processuale.
Pertanto la Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità della proposta opposizione – invece rigettata in primo grado – e conseguentemente definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Mevia ricorre in Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado laddove ha dichiarato l’inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che il legale che vi ha proceduto fosse privo di poteri rappresentativi, quando invece il legale era stato abilitato dal consiglio dell’ordine degli avvocati a procedere alla notifica degli atti ai sensi della legge n. 53/1994, oltre ad essere stato nominato dalla ricorrente suo domiciliatario.
Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto ricorda tre diversi orientamenti:
1) secondo un primo orientamento, seguito dalla pronuncia impugnata, poiché a norma dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014) solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, né è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità;
2) per un secondo orientamento, la notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d’ufficio e sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. o attuata spontaneamente dalla parte;
3) secondo un terzo orientamento, infine, il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza.
Per la Cassazione, che con la presente sentenza aderisce al terzo orientamento, la notificazione eseguita dal domiciliatario non può essere qualificata inesistente, né nulla; sul punto osserva che:
– l’art. 1 della legge n. 53/1994, là dove consente l’esecuzione della notifica diretta all’avvocato munito di procura, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, sicché in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche l’esecuzione della notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 può essere delegata a un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall’ordine degli avvocati;
– nel caso in esame la notificazione, lungi dall’essere inesistente, non era neppure nulla (vizio che sarebbe stato comunque sanato a seguito della costituzione dell’opposto), ma ritualmente effettuata.