Condomino contesta la sua quota: la competenza si determina sulla base del valore dell’intera delibera.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 25721/2023 chiarisce i criteri per individuare il valore della lite nelle impugnazioni delle delibere condominiali allorchè il singolo condomino contesti la quota assegnatagli.
Il caso: Tizio impugnava dinanzi al Giudice di pace la delibera del 7/07/2010 del Condominio, in particolare contestando:
– erronea attribuzione a lui dell’obbligo di pagamento di spese connesse alla manutenzione del verde condominiale;
-
sua partecipazione alle spese previste per le assemblee straordinarie; erronea attribuzione delle spese inerenti alla manutenzione della caditoia
-
genericità e indeterminatezza nella nomina del tecnico per l’adeguamento dell’impianto fognario ed acque bianche; lacunosità e indeterminatezza nella nomina del tecnico con riferimento ad una raccomandata;
-
erronea attribuzione a lui dell’installazione di una molla nei cancelletti pedonali.
In primo grado l’impugnazione veniva rigettata; il Tribunale, adito da Tizio, dichiarava inammissibile l’appello ex art. 339 co. 3 c.p.c. perché il valore della causa non superava € 1.100; (trattandosi infatti di causa instaurata prima del 2017, si applica tale limite di valore, non quello di € 2.500, al fine di individuare il novero delle cause da decidersi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.).
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che ai fini della determinazione del giudice competente bisogna fare riferimento alll’intera delibera e quindi al valore di questa.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, osservando che:
a) la giurisprudenza di legittimità è approdata recentemente al convincimento che, ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino al fine di contestare l’an o il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, il valore da prendere in considerazione non si commisura all’entità del singolo importo contestato, ma all’intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all’impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall’assemblea del condominio;
b) tale convincimento ha determinato il superamento del precedente orientamento opposto, che determinava il valore della causa sulla base della singola frazione contestata dell’importo complessivo del relativo capo di spesa;
c) anche laddove la controversia cada solo sulla quota di partecipazione alle spese condominiali del singolo condomino, il valore della causa è da determinare «sulla base dell’atto impugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione» (così, Cass. 9068/2022): ciò perché l’effetto di invalidazione della (eventuale) pronuncia di accoglimento dell’impugnazione proietta la propria efficacia sull’intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i condomini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l’obbligatorietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell’impugnazione.