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Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali

IL Comune è tenuto a pagare al danneggiato l’importo dell’Iva come previsto dalla normativa sulla somma costituente il risarcimento del danno.

Mercoledi 20 Settembre 2023

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26268/2023.

Il caso: Tizia conveniva avanti al tribunale il Comune per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe subito il di lei autocarro mentre percorreva un raccordo stradale nel territorio del Comune, sbandando e ribaltandosi il veicolo per una macchia oleosa non visibile presso una curva destrorsa in discesa; la attrice quantificava il danno in € 22.570,00, come da preventivo.

Il tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, adita da Tizia, accoglieva parzialmente il gravame: riteneva infatti responsabile del sinistro il Comune ex articolo 2051 c.c. ma riduceva rispetto a quanto richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (gli unici ritenuti risarcibili) a 1361,60 oltre accessori.

Tizia ricorre in Cassazione, denunciando, nel quarto motivo, per quel che qui rileva, violazione o falsa applicazione dell’articolo 18 d.p.r. 633/1972: per la ricorrente la Corte d’appello ha errato nel non riconoscere l’Iva sulla somma indicata nel preventivo, con violazione della norma citata.

Per la Cassazione la doglianza è fondata:

a) il risarcimento dei danni a un veicolo viene a costituire direttamente una prestazione di servizi – in tal caso, di riparazione;

b) poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, perché l’autoriparatore, per legge (art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente;

c) tale orientamento è stato ribadito di recente: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l’effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa comprende anche l’iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata per tale riparazione” (Cass. 19 luglio 2022 n. 22580).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 26268 2023

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