Diffamazione per email: come si individua la competenza
A cura della Redazione.
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38144 del 18 settembre 2023 fa chiarezza in merito alla competenza a giudicare nel caso di diffamazione commessa a mezzo email.
Mercoledi 20 Settembre 2023 |
Il caso: Il Tribunale di Palermo confermava la condanna, anche agli effetti civili, di Tizio per il reato di diffamazione ai danni di Caio, commesso inviando a plurimi destinatari un messaggio di posta elettronica ritenuto offensivo dell’onore e della reputazione di quest’ultimo.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, reiterando l’eccezione di incompetenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria palermitana gia’ sollevata e rigettata in entrambi i gradi del giudizio di merito; in proposito si evidenzia che:
– non è possibile determinare l’effettivo luogo di consumazione del reato, posto che il messaggio diffamatorio e’ stato inviato a 450 destinatari, per cui la competenza territoriale non poteva essere radicata in riferimento al luogo di ricezione del medesimo da parte di due di essi, come ritenuto dai giudici del merito;
– al contrario la competenza doveva essere determinata alternativamente ai sensi del primo o del comma 2 dell’articolo 9 c.p.p. ovvero, rispettivamente, nel luogo nel quale e’ avvenuta la trasmissione della mail o in quello del domicilio dell’imputato.
Per la Cassazione la censura è infondata per i seguneti motivi:
a) ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere del reato, il ricorso ai criteri suppletivi dettati dall’articolo 9 c.p.p. assume carattere residuale per il caso che non sia possibile accertare il luogo della consumazione del reato;
b) in tal senso occorre allora premettere che quello di diffamazione e’ un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa percepiscono l’espressione offensiva
c) per individuare tale luogo qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica e’ necessario sottolineare come l’e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi puo’ prenderne cognizione;
d) nell’ipotesi dell’invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con piu’ persone non puo’ presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioe’, nel caso di specie, della loro spedizione), ma e’ necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito degli stessi, ossia e’ sufficiente la prova che il messaggio sia stato “scaricato” (e cioe’ trasferito sul dispositivo dell’utente dell’indirizzo), mentre l’effettiva lettura puo’ presumersi, salvo prova contraria;
e) nel caso di specie tale prova e’ stata raggiunta quantomeno con riguardo a due dei destinatari del messaggio, condizione sufficiente a considerare il luogo di consumazione del reato quello in cui la ricezione del messaggio e’ avvenuta, correttamente identificato nella citta’ di Palermo per entrambi i destinatari sulla base di quanto dichiarato dagli stessi nel processo e non contestato dal ricorrente.