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La sentenza ex art. 2932 c.c. non contiene una implicita statuizione di condanna al rilascio.

La Corte di cassazione nella sentenza n. 25941/2023 enuncia il seguente principio di diritto: “Non può sostenersi che alla pronuncia resa ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ. acceda sempre ed automaticamente una statuizione di condanna al rilascio, viepiù quando neppure risulta che questa sia stata apertamente richiesta dalla parte”.

Lunedi 25 Settembre 2023

Il caso: Tizio proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti con precetto notificatogli da diverse società; l’atto di intimazione, riguardante un terreno, era fondato sulla sentenza del Tribunale, resa all’esito di un giudizio che aveva coinvolto l’opponente, gli opposti, il Comune e altra società.

La sentenza citata, nel decidere la domanda svolta ex art. 2932 c.c. così statuiva:

– accerta l’obbligo di Tizio di trasferire all’attore ed agli intervenuti la proprietà pro indiviso del terreno;

– dichiara il carattere costitutivo della sentenza, quale titolo per la trascrizione presso la Conservatoria, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.

– condanna il convenuto Tizio al risarcimento dei danni tutti nei confronti dell’attore e degli intervenuti, da liquidarsi in sepaarto giudizio.

Con l’opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., Tizio contestava il diritto di procedere all’esecuzione forzata per rilascio dell’intero fondo, in quanto la sentenza azionata non costituiva titolo esecutivo, difettando una pronuncia di condanna.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, in quanto la sentenza, posta a fondamento dell’intimazione, non costituiva titolo esecutivo, mancando una statuizione di condanna al rilascio.

Le società opposte adivano la Corte d’Appello, che, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione a precetto di Tizio, con la seguente motivazione: “anche la sentenza che trasferisce la proprietà di un immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c., costituendo gli effetti di un contratto, in esecuzione specifica dell’obbligo inadempiuto di stipularlo, può costituire titolo esecutivo per il rilascio di detto immobile in favore dell’acquirente, contenendo una condanna implicita in tal senso, quantomeno nell’ipotesi in cui nel contratto preliminare rimasto inadempiuto sia previsto accanto all’obbligo di trasferire al promissario acquirente la proprietà dell’immobile, quello di trasferirgliene contestualmente il possesso reale o di fatto – come avviene di regola – obbligo che trova attuazione mediante la consegna del bene.”.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, ribadisce quanto segue:

a) la statuizione di condanna al rilascio non può ritenersi implicita nella sentenza di trasferimento;

b) invero la sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., deve riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, in luogo del contratto definitivo non concluso, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare;

c) essa realizza, dunque, una modificazione della situazione giuridica esistente inter partes e, come tale, ha natura e funzione di statuizione costitutiva, distinguendosi dalle (eventuali) statuizioni accessorie di condanna, dispositive dell’adempimento delle prestazioni a carico delle parti (tra le quali quella di consegna o rilascio);

d) di conseguenza, non può sostenersi che alla pronuncia ex art. 2932 cod. civ. acceda sempre ed automaticamente una statuizione di condanna al rilascio, viepiù quando neppure risulta che questa sia stata apertamente richiesta dalla parte.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 25941 2023

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