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Atto notificato ex art. 140 cpc alla residenza anagrafica del destinatario: non sempre è valida

Con l’ordinanza n. 27540/2023, pubblicata il 28 settembre 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa essere considerata valida la notifica di un atto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per compiuta giacenza, all’indirizzo di residenza del destinatario risultante dal certificato anagrafico.

Lunedi 2 Ottobre 2023

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità parte dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da un avvocato per ottenere la condanna di una sua ex cliente al pagamento dei compensi professionali maturati a seguito dell’attività di rappresentanza e assistenza legale svolti in suo favore.

Il ricorso e il provvedimento di fissazione dell’udienza venivano notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica della convenuta.

Nella contumacia di quest’ultima, il Tribunale accoglieva il ricorso e la condannava al pagamento in favore del legale della somma richiesta a titolo di compensi professionali.

Contro la decisione del Tribunale, la convenuta proponeva ricorso straordinario per Cassazione deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. e la nullità della notificazione dell’ordinanza, in forma esecutiva, emessa dal Tribunale, ai fini dell’idoneità a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso in quanto eseguita presso la sua residenza anagrafica in assenza del requisito della temporanea/precaria assenza, senza tener conto della residenza effettiva e/o del domicilio effettivo della stessa resistente.

La ricorrente in Cassazione, nel proporre il gravame, evidenziava che alla data del mancato ritiro entro il decimo giorno del ricorso introduttivo instaurato dal legale innanzi al Tribunale non aveva la residenza effettiva nel luogo in cui era avvenuta la notifica e che, svolgendo l’attività di magistrato era in carica presso la Corte di Appello di una città diversa. Di conseguenza, secondo la ricorrente la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nel luogo della residenza anagrafica doveva essere dichiarata nulla, come l’intero procedimento e l’ordinanza impugnata.

La ricorrente, evidenziava, altresì di essere venuta a conoscenza del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. solo a seguito dell’inizio delle trattenute sulla sua retribuzione in virtù del pignoramento presso terzi promosso dal legale sulla scorta della decisione impugnata.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, ha ribadito il costante orientamento degli stessi giudici di legittimità riguardo alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del destinatario dell’atto ma dimorante stabilmente altrove.

Secondo il suddetto orientamento, hanno evidenziato gli Ermellini:

  1. la notifica deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l’inosservanza dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento dell’effettiva residenza del destinatario della stessa;

  2. la notifica eseguita, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non è valida anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 cod. proc. civ.

  3. la circostanza secondo la quale nell’indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata;

  4. la prova della mancata conoscenza del processo a causa della nullità della notifica della citazione può essere fornita, mediante l’impiego di presunzioni.

Nel caso esaminato, hanno concluso la nullità della notifica della citazione quanto la prova della mancata conoscenza del processo a causa di ciò, si traggono dal fatto che l’effettiva residenza, dimora o domicilio dell’ex cliente del legale in luogo diverso dalla residenza anagrafica era ed è agevolmente ritraibile dall’attività di magistrato svolta dalla medesima in altra sede, circostanza, questa, di cui il legale era a perfetta conoscenza, come dallo stesso dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 27540 2023

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