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Caduta a causa di tombino non posizionato a regola d’arte: Comune responsabile ex art. 2051

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n.27648/2023, nell’affrontare la questione della responsabilità dell’Ente custode della strada in caso di caduta a causa di tombino mal posizionato, ripercorre l’iter giurisprudenziale e i principi enunciati in materia responsabilità ex art. 2051 c.c

Martedi 3 Ottobre 2023

Il caso: Mevia conveniva in giudizio il Comune avanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non posizionato a regola d’arte in quanto mancante di una striscia obliqua di asfalto, per cui i suoi bordi non combaciavano con la pavimentazione del marciapiede; il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e, ritenuto un concorso di colpa dell’attrice nella misura del 30 per cento, condannava il Comune al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 36.835,20, oltre accessori e spese.

Il Comune proponeva appello principale, mentre Mevia proponeva appello incidentale: la Corte distrettuale, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, dichiarava che la caduta era da ricondurre a responsabilità esclusiva del Comune e condannava quest’ultimo al pagamento della maggiore somma di euro 44.346,46, oltre accessori e spese.

Il Comune ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt.. 2051 e 1227 cod. civ., rilevando, in particolare, che la sentenza avrebbe dovuto comunque riconoscere la sussistenza di un concorso di colpa di Mevia nella determinazione dei danni.

La Suprema corte, nel ritenere infondate le censure, ricorda che:

a) l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;

b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso;

c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;

d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.;

e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;

f) nel caso di specie, la Corte d’Appello ha riconosciuto che:

– la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale è stata corretta,

– che i testimoni erano coerenti e credibili,

– che il Comune non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza del caso fortuito,

– che l’incidente era avvenuto in ora serale ma comunque buia e che nessun elemento era emerso idoneo a dimostrare l’esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 27648 2023

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