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Prova inizio possesso per l’usucapione di una parte comune: è un aspetto di fondamentale importanza

Nella vicenda, oggetto della recente sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2760 del 27 settembre 2023, si è discusso dell’usucapione di un immobile. Si è trattato, quindi, di quel particolare modo di acquisto della proprietà che è possibile realizzare a danno del titolare formale del bene senza che vi sia stato un tradizionale atto di trasferimento (ad esempio, una compravendita).

In particolare, in tema di usucapione, il codice civile e la sua comune applicazione attribuiscono molto valore al possesso dell’immobile e alla durata della relazione col bene, uti dominus, da parte del possessore.

Nella predetta sentenza, quindi, si è dato risalto ad una certa circostanza: il momento in cui inizia il possesso rilevante ai sensi di legge e a partire dal quale è possibile far decorrere il periodo necessario all’acquisto dell’immobile.

Sul tema, all’ufficio meneghino, è stato affidato il compito di stabilire se è fondamentale comprovare tale elemento con rigore e precisione.

Prima, però, di entrare nel merito giuridico della diatriba, vediamo cosa è accaduto in concreto in questo condominio lombardo.

Prova inizio possesso per l’usucapione di una parte comune: è un aspetto di fondamentale importanza. Fatto e decisione

In un edificio in Milano, a detta del proprietario di un appartamento posto al sesto piano con annesso solaio ubicato nel sottotetto, quest’ultimo cespite era occupato abusivamente dal titolare e dall’usufruttuaria di un immobile adiacente.

Per questa ragione, il condòmino chiedeva che il locale venisse liberato e che tornasse nella sua disponibilità.

Non avendo ricevuto alcun riscontro positivo alla propria richiesta, il proprietario decideva di citare in giudizio i vicini.

Dinanzi al competente Tribunale di Milano, le parti convenute sostenevano di aver usucapito il bene. Esse, infatti, ne avevano acquisito la disponibilità dal lontano 1994 a seguito di rogito notarile.

Era, quindi, conclamato il possesso decennale stabilito dalla legge allorché l’usucapione riguarda un immobile detenuto in base ad un titolo astrattamente idoneo e comunque era decorso il periodo ventennale ordinariamente previsto in tutti gli altri casi.

La causa era, quindi, istruita con l’inevitabile CTU, al termine della quale emergeva una circostanza singolare: il solaio, di cui rivendicava la proprietà e la restituzione l’attore, era fuso con quello delle parti convenute. In altri termini, si trattava in un unico ambiente costituito dal solaio dell’uno e degli altri.

Non era però accertato se e da quando i convenuti possedessero anche la parte del locale riferibile all’attore, né i soggetti citati in giudizio avevano offerto tale prova in altro modo.

In sostanza, quindi, era mancata la prova del preciso inizio del possesso utile all’acquisizione del cespite per usucapione. Ciò non consentiva l’accoglimento della domanda. Per questo motivo, il Tribunale di Milano accoglieva l’istanza attorea legittimando la pretesa rivendicazione e restituzione del solaio. Le parti soccombenti erano, quindi, condannate al pagamento delle spese di giudizio.

La lite si spostava, dunque, in appello dove gli appellanti insistevano per l’accoglimento dell’impugnazione atteso il loro palese, incontrovertibile e pacifico possesso del solaio in contestazione per il periodo di legge previsto per acquisire il bene a titolo di usucapione.

Usucapione di un bene comune: quando e’ possibile?

Per la Corte di Appello di Milano, invece, tale conclusione non era condivisibile. La decisione del giudice di prime cure era stata ineccepibile, visto che, ai fini dell’acquisto preteso, non era possibile invocare un possesso da tempo immemorabile senza comprovare, con precisione, la data da cui era iniziata la relazione, uti dominus, col bene. Anche in secondo grado, quindi, non sono state accolte le istanze de quo e l’appello è stato rigettato.

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in commento, in tema di possesso utile ai fini dell’usucapione di un bene, come il solaio in contestazione, la Corte di Appello di Milano, in conformità all’orientamento giurisprudenziale sull’argomento, ha precisato che è essenziale dimostrare il momento a partire dal quale è iniziata la relazione uti dominus col bene. In mancanza di tale prova, infatti, è impossibile consolidare l’acquisto a tale titolo “la fattispecie acquisitiva dell’usucapione richiede la dimostrazione del come e del quando colui che la invoca abbia iniziato a possedere uti dominus”.

In queste circostanze, quindi, non è sufficiente dichiarare che il bene è stato posseduto da tempo immemorabile. Tale affermazione, infatti, sarebbe del tutto irrilevante (ex multis. Tribunale di Cassino sent. n. 823/2011).

Pertanto, la prova sul punto deve essere rigorosa, cosa che nel caso di specie non è avvenuto. A riguardo, infatti, le parti convenute si sono limitate ad allegazioni generiche e ad articolare una prova testimoniale inidonea a collocare, temporalmente, la relazione possessoria de quo. Insomma, l’iniziativa difensiva dei possessori del solaio non è stata in grado di far emergere l’inizio del possesso rilevante ai fini dell’usucapione.

Ecco, dunque, spiegate le ragioni del rigetto.

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