Contratto di trasporto: l’onere della prova a carico del viaggiatore danneggiato
Si segnala la sentenza n. 451/2023 del Tribunale di Chieti che si pronuncia in merito ai profili di responsabilità per sinistri occorsi su un autobus durante il viaggio e all’onere della prova a carico del danneggiato.
Giovedi 19 Ottobre 2023 |
Il caso: Mevia conveniva dinanzi al Tribunale la società A.L.P. s.r.l. chiedendo che ne venisse accertata la responsabilità per il sinistro occorsole, con condanna a risarcirle i danni subiti (patrimoniali, biologici e morali, per non avere potuto effettuare una importante visita medica, per non avere potuto assistere la sorella malata, e per non avere potuto aiutare il marito in operazioni di trasloco dalla loro abitazione), nella misura di Euro 37.803,50, o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
La attrice deduceva che, nell’accingersi a salire sull’autobus della compagnia convenuta, facendo la fila, arrivata ad occupare la pedana con il piede destro e tenendosi con la mano destra al passamano posto all’interno del filobus, a causa dell’improvvisa chiusura della porta azionata dal conducente, ne veniva sbalzata violentemente fuori, cadendo rovinosamente a terra.
La società convenuta si costituiva evidenziando l’infondatezza della domanda proposta dall’attrice e contestandole di non aver dato prova della stipula del contratto di trasporto e quindi del suo diritto ad utilizzare il filobus, eccependo altresì che l’infortunio da lei subito, oltre ad essere avvenuto all’esterno del mezzo, in quanto l’attrice non vi era ancora salita, è stato dovuto ad una sua disattenzione.
Il tribunale adito, nel ritenere infondata la domanda attorea, rileva che:
a) Mevia ha fondato la sua pretesa sulla disciplina del contratto di trasporto ed in particolare sulla disposizione ex art. 1681 c.c., che pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio;
b) per giurisprudenza costante, nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell’art. 1227 c.c;
c) la menzionata presunzione, in particolare, opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti “durante il viaggio” i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste;
d) nel caso in esame, l’attrice non ha fornito prova alcuna né dell’avvenuta conclusione del contratto di trasporto, né della dinamica dell’evento descritto nell’atto introduttivo, né del nesso causale tra il trasporto e l’evento dannoso, venendo così meno ad un suo preciso e tipico onere.